Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
3 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento sul rimpatrio alla frontiera
3.1 Situazione iniziale
3.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera mira a creare una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen ai sensi degli articoli 43–56 del regolamento sulla procedura d’asilo. In tal modo s’intende garantire la continuità tra la procedura d’asilo e la procedura di allontanamento. Quest’ultima va condotta alla frontiera entro un termine massimo di dodici settimane a decorrere dal momento in cui l’interessato non ha più il diritto di rimanere sul territorio o non è più autorizzato a soggiornarvi. In situazioni di crisi si applica inoltre un termine supplementare non superiore a sei settimane.
Questa nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen non è tuttavia applicabile a tutti gli Stati Schengen. La Danimarca e gli Stati associati a Schengen non sono vincolati dal regolamento sulla procedura d’asilo, che non rientra né nell’acquis di Schengen né nell’acquis di Dublino. Nemmeno questi Stati devono prevedere procedure d’asilo alla frontiera esterna Schengen, tuttavia possono farlo. Se a livello nazionale gli Stati prevedono una procedura analoga a quella lungo la frontiera esterna dell’UE, i rimandi nel regolamento UE alle disposizioni del regolamento sulla procedura d’asilo si intendono fatti alle disposizioni equivalenti nel diritto nazionale (cfr. art. 2 regolamento sul rimpatrio alla frontiera).
3.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati
Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera costituisce formalmente uno sviluppo dell’acquis di Schengen ma non dev’essere applicato dalla Svizzera.
Nella proposta iniziale della Commissione europea del settembre 2020, le procedure di rimpatrio alla frontiera facevano ancora parte del regolamento sulla procedura d’asilo (non vincolante per la Svizzera), del regolamento di crisi e del regolamento AMMR (possibile prestazione di solidarietà mediante lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti [Fondo BMVI]). Ciò nonostante, in linea di principio, gli aspetti relativi al rimpatrio sono considerati parte dell’acquis di Schengen. I negoziati si sono svolti nel quadro di tali regolamenti con un accordo politico del 20 dicembre 2023 (cfr. in merito il punto 2.1.2). In seguito a una controversia legale a livello di UE sulla natura di tali norme concernenti il rimpatrio in quanto disposizioni facenti parte dell’acquis di Schengen e poiché, secondo la giurisprudenza della CGCE62 gli atti giuridici dell’UE non possono essere solo parzialmente rilevanti ai fini Schengen, le corrispondenti disposizioni dei suddetti regolamenti sono state trasferite in un regolamento separato rilevante ai fini Schengen. È
62 Cfr. in proposito la sentenza C-482/08 della Corte di giustizia delle Comunità europee del
26 ottobre 2010 Regno Unito/Consiglio, Racc. 2010 I-10413 n. marg. 48, 49 e 58.