Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Inoltre, il trattamento dei dati da parte dell’EUAA è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/230360. Il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati è assicurato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Il GEPD è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725. Il 30 novembre 2020 ha espresso un parere sulla proposta del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo.61

Il GEPD riconosce la necessità di una gestione più efficace della migrazione e dell’asilo e ritiene che l’approccio globale proposto debba basarsi sul pieno rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale e degli altri migranti, compreso il loro diritto alla protezione dei dati e alla sfera privata.

Stabilisce altresì la necessità di effettuare una valutazione d’impatto relativa ai diritti fondamentali e alla protezione dei dati. Ritiene inoltre che le bozze dei regolamenti UE debbano definire chiaramente le rispettive responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali.

Per quanto riguarda il regolamento AMMR e il regolamento di crisi, il GEPD ha osservato che l’articolo 72 proposto nel regolamento AMMR non faceva alcun riferimento alla pertinente normativa dell’UE in materia di protezione dei dati. Nell’ambito dell’elaborazione del regolamento AMMR, questa lacuna è stata colmata inserendo nell’articolo 72 un nuovo paragrafo (par. 1) che rimanda ora al regolamento generale sulla protezione dei dati, al regolamento 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680. Anche il paragrafo 3 dell’articolo 72 del regolamento AMMR, criticato dal GEPD, è stato corretto dal profilo linguistico. Non sono state invece apportate modifiche al regolamento di crisi.

2.9.5 Subordinazione al freno alle spese

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L’avamprogetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

60 Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/201, GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1.

61 Il parere del GEPD sul nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo è disponibile in francese, tedesco e inglese alla pagina www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/new-pact-migration-and-asylum_en