Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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anche il motivo per cui questo regolamento è stato pubblicato solamente il 3 febbraio 2024. Nei successivi negoziati la Svizzera ha potuto esercitare il proprio diritto di partecipazione a Schengen. Ciononostante, il nuovo regolamento rimane fedele alla sua logica originaria e può essere applicato solo in combinazione con le corrispondenti norme del regolamento sulla procedura d’asilo o con disposizioni equivalenti nel diritto nazionale. In mancanza di tali disposizioni equivalenti, la procedura di rimpatrio prevista alla frontiera esterna Schengen non può essere applicata. Poiché la procedura d’asilo svizzera all’aeroporto quale è prevista dal diritto vigente non è equivalente alla procedura d’asilo alle frontiere UE, la Svizzera non è tenuta a svolgere una procedura di rimpatrio ai sensi di questo atto Schengen (cfr. in proposito punto 3, in particolare 3.4.3).
3.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
L’articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall’UE quali sviluppi dell’acquis di Schengen dopo la firma dell’accordo avvenuta il 26 ottobre 2004.
L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).
Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.
Poiché il regolamento sul rimpatrio alla frontiera da recepire è giuridicamente vincolante, il recepimento deve avere luogo mediante scambio di note.
Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. punto 3.6.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l’UE nella sua nota di risposta che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum.