Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
3.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di uno sviluppo di Schengen che nel quadro dell’obiettivo 17 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d’asilo e di integrazione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione europea e internazionale efficace.
3.2 Linee essenziali del regolamento UE
Secondo il regolamento sul rimpatrio alla frontiera, la procedura di allontanamento dei richiedenti l’asilo la cui domanda è stata respinta alla frontiera esterna Schengen o in una zona di transito deve essere espletata entro 12 settimane. In caso di mancata esecuzione entro tale termine massimo, si applicano le disposizioni della direttiva rimpatri.
Per questa nuova procedura di allontanamento restano applicabili determinate disposizioni della direttiva rimpatri (p. es. il principio di non respingimento, le garanzie fino al rimpatrio, l’incarcerazione e le condizioni di detenzione).
Su richiesta della persona interessata può essere concesso un termine per la partenza volontaria di massimo 15 giorni. Tuttavia, tale termine non le conferisce il diritto di ingresso nel territorio. Gli Stati Schengen restano liberi di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari o di altro tipo a un cittadino di Paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.
Se sussiste un rischio di fuga o se rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, la persona interessata può essere sottoposta a carcerazione in vista d’espulsione per 12 settimane (durata massima della procedura di rimpatrio alla frontiera), sempreché non fosse già in stato di trattenimento nel corso della procedura d’asilo alla frontiera (art. 5 par. 3). Questa carcerazione è computata alla durata di carcerazione massima, compresa tra 6 e 18 mesi, disciplinata dalla direttiva rimpatri.
Grazie al regolamento sul rimpatrio alla frontiera le misure di solidarietà previste possono essere attuate tramite il Fondo BMVI. Per esempio, potrebbero essere potenziate le capacità alla frontiera esterna Schengen. Il regolamento BMVI è modificato di conseguenza dal regolamento UE in oggetto.