Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

3.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen ai sensi degli articoli 43–56 del regolamento sulla procedura d’asilo, il regolamento sul rimpatrio alla frontiera istituisce una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen. Vengono inoltre introdotte prescrizioni specifiche temporanee quando uno Stato si trova in una situazione di crisi (cfr. punto 2.4.1; art. 1 par. 4 regolamento di crisi). Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera consente di attuare le misure di solidarietà previste dal Fondo BMVI. Infine, il regolamento BMVI viene modificato affinché le misure di solidarietà nel quadro del regolamento AMMR possano essere svolte tramite il Fondo BMVI.

Art. 2 Riferimenti al regolamento (UE) 2024/1348

Per gli Stati Schengen non vincolati dal regolamento sulla procedura d’asilo, gli eventuali riferimenti si intendono fatti alle disposizioni equivalenti da essi introdotte nel diritto nazionale.

Art. 3 Definizioni

La disposizione contiene le definizioni dei termini «domanda di protezione internazionale», «domanda» e «richiedente» utilizzati nel regolamento UE e rimanda alle disposizioni del regolamento sulla procedura d’asilo.

Capo II Procedura di rimpatrio alla frontiera

Art. 4 Procedura di rimpatrio alla frontiera

Questo articolo sancisce il principio secondo cui i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen non possono entrare nel territorio del rispettivo Stato Schengen (par. 1).

La procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen deve avvenire entro un massimo di 12 settimane. Durante tale periodo, le persone in questione devono soggiornare in un luogo sito alla frontiera esterna Schengen o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato Schengen può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio (par. 2). Se una decisione di rimpatrio non può essere applicata entro il termine di 12 settimane, si applica la procedura di allontanamento ordinaria prevista dalla direttiva rimpatri (par. 4).

Alla nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen si applicano diverse disposizioni della direttiva rimpatri, elencate al paragrafo 3.