Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Alle persone la cui domanda d’asilo è stata respinta va concesso, su loro richiesta, un termine massimo di 15 giorni per la partenza volontaria, a meno che non sussista un rischio di fuga, la domanda d’asilo sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o la persona rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico. Per evitare una possibile fuga durante la procedura di allontanamento, i documenti di viaggio vengono confiscati (par. 5).
In caso di rigetto di una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen, gli Stati Schengen possono disporre il respingimento a norma dell’articolo 14 CFS e, in virtù dell’articolo 2 paragrafo 2 lettera a della direttiva rimpatri, non applicare le disposizioni della direttiva rimpatri (par. 6). In questi casi, lo Stato Schengen deve nondimeno garantire un trattamento e un livello di protezione dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi equivalenti a quelli previsti dall’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva rimpatri e dalle disposizioni del regolamento UE in oggetto (art. 4 par. 2 e 4 nonché art. 5 par. 4).
Art. 5 Trattenimento
Per impedire l’ingresso nel territorio dello Stato Schengen interessato o qualora sussista il rischio di fuga, i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d’asilo è stata respinta nel quadro della procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen (art. 4 par. 1) possono essere incarcerati sulla base di una valutazione del singolo caso al fine di garantire l’esecuzione dell’allontanamento. Il trattenimento può essere imposto soltanto come misura di ultima istanza (par. 1).
La carcerazione deve avere una durata quanto più breve possibile e non può superare le 12 settimane. Essa è computata alla durata di carcerazione massima, compresa tra 6 e 18 mesi, disciplinata dalla direttiva rimpatri (par. 4 regolamento sul rimpatrio alla frontiera; art. 15 par. 5 e 6 direttiva rimpatri).
Capo III Deroghe applicabili in situazioni di crisi
Art. 6 Misure applicabili alla procedura di rimpatrio alla frontiera in una
situazione di crisi
In presenza di una situazione di crisi quale definita dal regolamento di crisi (art. 1 par. 4), la procedura di allontanamento di dodici settimane e la carcerazione in vista di rinvio coatto possono essere prolungate di altre sei settimane (par. 1). L’ammissione a prestare consulenza giuridica nei centri di trattenimento può essere limitata soltanto laddove ciò sia oggettivamente necessario per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento purché l’accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile (par. 3).
Art. 7 Norme procedurali
Qualora uno Stato Schengen ritenga di trovarsi in una situazione di crisi, può presentare alla Commissione europea una richiesta di applicazione delle deroghe. È determinante la procedura del regolamento di crisi (nel concreto art. 1 par. 4, art. 2–6 e art. 17 par. 3 e 4 regolamento di crisi).