Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 11 Calcolo dei termini
Questa disposizione contiene le norme concernenti i termini.
Art. 12 Misure transitorie
La disposizione prevede che, tre mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento sul rimpatrio alla frontiera, la Commissione europea presenti un piano di attuazione comune. Su questa base gli Stati Schengen dovranno elaborare piani di attuazione nazionali che dovranno essere monitorati dalla Commissione europea. In tal modo si garantisce che gli Stati Schengen recepiscano a livello nazionale il contenuto del regolamento sul rimpatrio alla frontiera in tempo utile entro la data di applicazione.
Art. 13 Monitoraggio e valutazione
Entro due anni dalla data di applicazione del regolamento in oggetto e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea presenta una relazione sull’applicazione del regolamento negli Stati Schengen e propone eventuali modifiche.
Art. 14 Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; tuttavia, si applica soltanto due anni dopo l’entrata in vigore.
3.4 Procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen
3.4.1 Procedura d’asilo europea alla frontiera esterna Schengen
Il regolamento sulla procedura d’asilo introduce nell’UE una nuova procedura d’asilo alla frontiera esterna dell’UE (art. 43–56). Questo regolamento così come la procedura d’asilo alla frontiera non sono vincolanti per la Svizzera, in quanto non fanno parte dell’acquis di Dublino o Schengen.
Dopo aver proceduto agli accertamenti riguardanti il cittadino di uno Stato terzo o l’apolide (per i dettagli si veda il punto 5), una domanda d’asilo può essere esaminata con procedura di frontiera se il richiedente non soddisfa le condizioni d’ingresso previste all’articolo 6 del codice frontiere Schengen (CFS) e la domanda d’asilo è stata presentata a un valico della frontiera esterna UE o in una zona di transito, dopo un fermo connesso all’attraversamento illegale della frontiera esterna UE, dopo lo sbarco nel territorio di uno Stato UE a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso o dopo una ricollocazione (art. 43 par. 1 regolamento sulla procedura d’asilo). L’ingresso nel territorio di uno Stato membro dell’UE non è consentito (art. 43 par. 2 regolamento sulla procedura d’asilo).
La procedura d’asilo alla frontiera è obbligatoria se il richiedente l’asilo inganna intenzionalmente le autorità e cerca di impedire l’accertamento della propria identità, se