Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Art. 8 Disposizioni e garanzie specifiche

In presenza di una situazione di crisi, gli Stati Schengen sono tenuti a informare i richiedenti l’asilo sulle misure adottate e sulla loro durata.

Capo IV Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148

Art. 9 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148

Il regolamento BMVI mira a sviluppare una politica dei visti comune e garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI istituito con il regolamento BMVI è un fondo di solidarietà destinato a sostenere in particolare gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono sostenere costi elevati per la protezione delle frontiere esterne Schengen. La dotazione finanziaria originaria per l’attuazione delle azioni nell’ambito del Fondo BMVI è di 6,241 miliardi di euro, aumentata poi dall’UE a 7,241 miliardi di euro. Questa modifica del regolamento BMVI viene notificata separatamente alla Svizzera come sviluppo di Schengen. La Svizzera contribuirà ad alimentare il nuovo fondo in misura proporzionale con il versamento di contributi. Attraverso le risorse del Fondo BMVI potranno essere promosse diverse misure nazionali che contribuiscono alla gestione integrata delle frontiere e a una politica dei visti comune. Fra queste vi sono, per esempio, l’ulteriore sviluppo dei sistemi informatici su larga scala in ambito Schengen. Il decreto federale che recepisce questo regolamento UE e lo traspone nel diritto svizzero è stato approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 2024.64

L’articolo 9 del regolamento UE in oggetto mira ad adeguare il regolamento BMVI in modo che anche le misure di solidarietà previste nel regolamento AMMR possano ora essere svolte attraverso il Fondo BMVI. Il regolamento BMVI fornisce una definizione di «azione di solidarietà» (art. 2 n. 11). Inoltre, le misure di solidarietà potranno essere finanziate mediante contributi degli Stati membri sotto forma di entrate esterne a destinazione vincolata (art. 10 par. 3). Il contributo potrà essere aumentato fino al 100 per cento delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà (art. 12 par. 7a). Inoltre, anche le informazioni sull’attuazione delle misure di solidarietà dovranno figurare nella bilancia delle partite correnti degli Stati membri (art. 29 par. 2 lett. aa). Infine vengono adeguati gli allegati II (nuova lett. h con l’obiettivo del sostegno alle misure di solidarietà) e VI (nuovi codici per le misure di solidarietà).

Capo V Disposizioni finali

Art. 10 Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

64 FF 2024 691