Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico o se ha la cittadinanza di (se apolide una precedente dimora abituale in) un Paese terzo il cui tasso di protezione è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l’Unione, inferiore al 20 per cento (art. 44 par. 1 in combinato disposto con l’art. 42 par. 1 lett. a-g e lett. j e par. 3 lett. b regolamento sulla procedura d’asilo). Se la procedura d’asilo alla frontiera è applicata a minori e loro familiari, le loro domande sono esaminate in via prioritaria (art. 44 par. 3 regolamento sulla procedura d’asilo). Gli Stati membri dell’UE possono dare priorità anche all’esame delle domande per le quali si presume che l’allontanamento possa essere effettuato rapidamente.
L’unità della famiglia deve essere salvaguardata anche nella procedura d’asilo alla frontiera (art. 45 par. 2 regolamento sulla procedura d’asilo). Tuttavia, la famiglia doveva già esistere prima dell’arrivo del richiedente l’asilo. L’articolo 45 paragrafo 3 disciplina la definizione di «familiari del richiedente».
Le domande d’asilo nell’ambito della procedura d’asilo alla frontiera devono essere registrate entro cinque giorni. La durata massima della procedura d’asilo alla frontiera è di 12 settimane dalla data di registrazione della domanda. Entro tale termine va eseguita anche un’eventuale procedura di ricorso. Il termine può essere prolungato a 16 settimane se la persona proviene da un altro Stato ed è presa in carico nell’ambito di una misura di solidarietà (ricollocazione). Al termine di tale periodo il richiedente viene autorizzato a entrare nel territorio dello Stato UE oppure viene respinto alla frontiera esterna UE nell’ambito della procedura di rimpatrio (cfr. art. 51 par. 2 regolamento sulla procedura d’asilo).
Se sussistono i presupposti per lo svolgimento della procedura d’asilo alla frontiera, anche la procedura per la determinazione dello Stato Dublino competente può svolgersi alla frontiera esterna UE o nella zona di transito. La procedura d’asilo alla frontiera può essere svolta anche per le persone che sono state prese in carico in provenienza da un altro Stato membro dell’UE nell’ambito di una misura di solidarietà (art. 52 regolamento sulla procedura d’asilo).
La procedura d’asilo alla frontiera non si applica, di principio, ai minori non accompagnati. Fanno eccezione i casi in cui la persona costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico (art. 53 par. 1 in combinato disposto con l’art. 42 par. 3 lett. b regolamento sulla procedura d’asilo). Il regolamento sulla procedura d’asilo elenca inoltre altri casi in cui la procedura di frontiera non trova applicazione (p. es. particolari esigenze di ammissione o procedurali, motivi medici ecc.). In questi casi l’ingresso nello Stato membro dell’UE è consentito e si applica la procedura d’asilo ordinaria (cfr. art. 53 par. 2 regolamento sulla procedura d’asilo).
Durante la procedura d’asilo alla frontiera le persone devono soggiornare in un luogo sito alla frontiera esterna UE o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul territorio degli Stati membri dell’UE. Le famiglie con minori devono essere alloggiate in strutture di accoglienza adeguate alle loro esigenze particolari (cfr. art. 55 regolamento sulla procedura d’asilo).
Se un richiedente soggetto alla procedura di frontiera deve entrare nello Stato membro dell’UE per ricevere cure mediche o essere sottoposto ad audizione presso l’autorità accertante o l’autorità di ricorso, tale entrata non è considerata un «ingresso» nel territorio dello Stato UE (art. 54 par. 5 regolamento sulla procedura d’asilo).