Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Il meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali stabilito nell’articolo 10 del regolamento sugli accertamenti (per i dettagli si veda il punto 5.4.2.3) si applica anche alla procedura d’asilo alla frontiera (art. 43 par. 4 regolamento sulla procedura d’asilo).

L’articolo 47 prevede che la Commissione europea, nell’ambito di un atto di esecuzione e sulla base di una formula stabilita (art. 47 par. 4 regolamento sulla procedura d’asilo), stabilisca il numero massimo di domande d’asilo che ogni anno uno Stato membro dell’UE deve esaminare nell’ambito della procedura d’asilo alla frontiera. In tutta l’UE devono essere disponibili in qualsiasi momento 30 000 posti per la procedura d’asilo alla frontiera (art. 46).

Una volta raggiunto questo limite, lo Stato dell’UE non è più obbligato ad applicare la procedura d’asilo alla frontiera fino a quando le cifre non diminuiranno nuovamente.

3.4.2 Procedura d’asilo in un aeroporto svizzero che costituisce una frontiera esterna Schengen

È possibile presentare domanda d’asilo negli aeroporti internazionali di Ginevra e Zurigo (art. 22–23 LAsi). La persona che presenta una domanda d’asilo in un altro aeroporto svizzero presso il quale non vengono svolte procedure d’asilo viene trasferita al CFA più vicino.

Nel quadro della procedura all’aeroporto, entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, al richiedente l’asilo viene comunicato il rifiuto d’entrata in Svizzera e l’assegnazione alla zona di transito dell’aeroporto di Ginevra o Zurigo per un massimo di 60 giorni civili. Il richiedente l’asilo viene anche informato che può interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) fino alla notifica della decisione d’asilo contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera (art. 108 cpv. 4 LAsi) e in qualsiasi momento contro l’assegnazione alla zona di transito internazionale dell’aeroporto (art. 108 cpv. 5 LAsi).

Il richiedente l’asilo viene contattato da un rappresentante legale entro due giorni dall’arrivo in aeroporto. Durante la procedura viene sistemato in un alloggio della zona di transito internazionale dell’aeroporto.

Dopo avergli notificato la decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione alla zona di transito internazionale dell’aeroporto, la SEM organizza una prima interrogazione del richiedente con la partecipazione del suo rappresentante legale allo scopo di accertare i fatti pertinenti per stabilire lo Stato Dublino competente per il trattamento della domanda d’asilo. Al richiedente l’asilo è concesso il diritto di essere sentito, se sorgono dubbi sulla minore età, sulla cittadinanza o sulla competenza di un altro Stato Dublino (procedura Dublino).

Una volta svolta la prima interrogazione, i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni vengono trasferiti al CFA della regione interessata, dove viene eventualmente avviata la procedura Dublino.