Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Se la procedura all’aeroporto prosegue, la SEM deve notificare la propria decisione al richiedente entro 20 giorni dalla presentazione della domanda d’asilo. Può trattarsi di una decisione di non entrata nel merito (NEM), di una decisione materiale negativa o di un’autorizzazione d’entrata per l’ulteriore trattamento della domanda in Svizzera.

L’entrata può essere autorizzata se sono necessari ulteriori accertamenti per i quali il termine di 20 giorni civili non è sufficiente, se l’esecuzione dell’allontanamento verso lo Stato di origine o uno Stato terzo non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile o se è stata avviata una procedura Dublino nell’ambito della quale si può ravvisare una ripresa in carico, anche se la risposta non è pervenuta entro 20 giorni civili.

Se la decisione non può essere notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda d’asilo, la SEM rilascia l’autorizzazione d’entrata e attribuisce il richiedente a un Cantone o a un CFA (art. 23 cpv. 2 LAsi).

In caso di decisione materiale negativa presa nell’ambito della procedura all’aeroporto o di decisione NEM, il termine per presentare ricorso al TAF è di cinque giorni lavorativi. Il TAF decide in merito ai ricorsi entro cinque giorni lavorativi.

Dopo che la decisione d’asilo è passata in giudicato, le autorità cantonali competenti provvedono al rinvio della persona straniera direttamente dall’aeroporto verso lo Stato di origine o di provenienza, verso uno Stato terzo o, dopo la notifica della decisione, verso lo Stato contraente competente per l’esame della domanda d’asilo in virtù delle disposizioni degli accordi di associazione alla normativa di Dublino.

Durante la procedura all’aeroporto non viene ordinata nessuna carcerazione amministrativa.

3.4.3 Confronto dell’equivalenza delle procedure d’asilo alla frontiera esterna Schengen

La procedura d’asilo europea alla frontiera esterna Schengen si differenzia dalla procedura d’asilo svizzera all’aeroporto in particolare per i seguenti punti:

– Cerchia delle persone ammesse: la procedura d’asilo europea alla frontiera si applica non soltanto alle persone che hanno fatto domanda d’asilo a un valico della frontiera esterna Schengen o in una zona di transito, ma anche ai richiedenti l’asilo fermati in relazione all’attraversamento illegale della frontiera esterna Schengen, sbarcate nel territorio di uno Stato UE a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso o ricollocate in un altro Stato Dublino. La procedura d’asilo svizzera all’aeroporto si applica per contro unicamente alle persone che fanno domanda d’asilo agli aeroporti di Zurigo e Ginevra.

– Esame obbligatorio delle domande d’asilo alla frontiera esterna Schengen: il regolamento sulla procedura d’asilo disciplina i casi in cui la domanda d’asilo deve essere esaminata obbligatoriamente alla frontiera esterna Schengen (minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, tasso di riconoscimento inferiore al 20 per cento ecc.). In Svizzera non viene fatta questa distinzione. La procedura d’asilo si svolge in tutti i casi, indipendentemente, per esempio,