Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 80 pagine

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AICH chiede che si evitino condizioni simili al carcere, trasponendo il regolamento sugli accertamenti all’interno del diritto nazionale nel rispetto dei diritti umani e procedendo a disporre una privazione della libertà solo come ultima ratio e mai nel quadro degli accertamenti.

ODAGE solleva dubbi in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In un’ottica di ponderazione degli interessi, è difficile comprendere come la necessità di svolgere gli accertamenti possa prevalere sul diritto alla libertà di movimento, anche nel caso in cui la persona interessata abbia violato l’obbligo di collaborare. A ciò si aggiunge il fatto che l’introduzione di simili trattenimenti è esplicitamente finalizzata a ottenere i dati della persona interessata con modalità coercitive. Ricorda inoltre che, secondo l’articolo 8 paragrafo 6 del regolamento sugli accertamenti, le organizzazioni e le persone che prestano consulenza hanno accesso effettivo ai cittadini di Stati terzi durante gli accertamenti, il che risulta difficilmente conciliabile con le condizioni di una carcerazione.

Infine, ACNUR, Conferenza dei vescovi svizzeri, CRS, J+P e Parlamento dei rifugiati

chiedono, in particolare, che i minori non siano trattenuti.

NW auspica che siano definiti criteri flessibili e di ampio respiro per stabilire la minaccia per la sicurezza pubblica e il rischio di fuga, in modo da consentire l’efficienza dell’esecuzione. TI e CCPCS si dichiarano favorevoli a queste modifiche. Tuttavia, CCPCS aggiunge che al momento, ma presumibilmente anche nel prossimo futuro, la maggior parte dei Cantoni non dispone di un numero sufficiente di posti di detenzione.

Richieste specifiche sugli accertamenti all’interno del territorio nazionale PEV, PS, ACES, FIZ, OSAR, Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite segnalano che il

decreto federale non chiarisce cosa si intenda praticamente, nelle aree interne del Paese, con «tenersi a disposizione». In particolare, non è chiaro sulla base di quali elementi sia possibile trattenere le persone, come avverrebbe il trasferimento tra autorità diverse nonché dove e in quali condizioni alloggerebbero le persone interessate.

Richieste specifiche sugli accertamenti alla frontiera esterna

ACES, FIZ, OSAR e Plateforme Traite ritengono che la durata di 60 giorni per la procedura in aeroporto rappresenti già un termine decisamente lungo per il trattenimento e una notevole ingerenza nei diritti delle persone interessate. Per questa ragione, chiedono che gli accertamenti siano svolti entro questi 60 giorni. A tale proposito, ACNUR aggiunge che, in presenza di esigenze particolari, potrebbe essere opportuno svolgere sempre la procedura in un CFA.

PS e Parlamento dei rifugiati osservano che non è necessario vietare l’entrata dall’aeroporto, e questo non solo per la durata degli accertamenti, ma anche per l’intera durata della successiva procedura d’asilo. Chiedono pertanto che l’articolo 21l capoverso 6 AP-LAsi sia modificato di conseguenza.

CSP ritiene che sette giorni di trattenimento in aeroporto siano eccessivi. Seguendo l’esempio delle disposizioni per la carcerazione nel procedimento penale, dopo 48 ore al massimo l’autorità giudiziaria dovrebbe procedere a una verifica.

5.4.6. Mancanza di rappresentanza legale durante l’accertamento

Osservazioni di carattere generale PS, ACES, AICH, Caritas, Conferenza dei vescovi svizzeri, CSP, FIZ, J+P, OSAR,

Parlamento dei rifugiati e Plateforme Traite chiedono che sia garantito l’accesso