Progetto
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti
(UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1359. DF
Art. 107a cpv. 2–4
2Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
3Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito. Se l’effetto sospensivo è accordato, il Tribunale amministrativo federale decide entro il termine di cui all’articolo 109 capoverso 3.
4I motivi del ricorso sono retti dall’articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/135127.
Art. 113a Misure di sostegno a favore degli Stati Schengen o Dublino
Per sostenere gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa Schengen (Stati Schengen) o gli Stati Dublino, in particolare se esposti a pressione migratoria accresciuta, la Confederazione può adottare le misure seguenti:
a. ammissione di gruppi di richiedenti l’asilo, per l’espletamento della procedura d’asilo;
b. ammissione di rifugiati riconosciuti e apolidi provenienti da Stati Schengen o Stati Dublino;
c. ammissione di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen/Dublino, per l’esecuzione dell’allontanamento secondo la direttiva 2001/40/CE;
d. versamento di contributi finanziari a singoli Stati Schengen o Dublino per misure riguardanti il settore della migrazione, la gestione delle frontiere e il settore dell’asilo in questi Stati o in Stati terzi;
e. misure di sostegno operative e tecniche.
2Se adotta una misura di cui al capoverso 1 lettere a–d, il Consiglio federale definisce, nel quadro dei crediti autorizzati dall’Assemblea federale, il numero massimo di persone da ammettere nel quadro della misura in questione per anno civile nonché l’importo del possibile contributo finanziario.
3Il DFGP determina il numero di persone da ammettere e la data della loro ammissione. La SEM determina chi fa parte di un gruppo definito dal DFGP.
4All’infuori di questo numero massimo di persone definito dal Consiglio federale secondo il capoverso 2, il DFGP può decidere l’ammissione di gruppi di persone più piccoli in caso di eventi imprevedibili.
5La ripartizione delle persone di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 4 tra i Cantoni è retta dall’articolo 27.
6La SEM decide in merito alle misure da adottare conformemente al capoverso 1 lettera e.
27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 8b.