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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 12 pagine

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti

(UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1359. DF

Titolo prima dell’art. 111a

Capitolo 14c: Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino11

Art. 111a cpv. 1 e 3

1La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

3Lo scambio d’informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell’Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell’UE per la procedura Dublino.

Art. 111abisScambio di dati medici prima di un trasferimento nello Stato

Dublino competente

1In previsione di un trasferimento Dublino i dati medici disponibili riguardanti la persona interessata possono essere trattati e trasmessi allo Stato Dublino competente tramite la rete di comunicazione elettronica dell’UE per la procedura Dublino:

a. se necessario ai fini delle cure o dei trattamenti medici della persona interessata;

b. se lo scambio d’informazioni avviene esclusivamente tra operatori sanitari o persone vincolate dal segreto professionale o d’ufficio; e

c. con il consenso esplicito dell’interessato o del suo rappresentante.

2Non occorre il consenso di cui al capoverso 1 lettera c se la trasmissione dei dati è necessaria per:

a. proteggere la salute e la sicurezza pubbliche;

b. tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi qualora, per motivi di salute o giuridici, non è possibile ottenere il consenso della persona interessata.

3L’assenza del consenso secondo il capoverso 1 lettera c non osta al trasferimento Dublino.

4Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio d’informazioni nonché la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi.

Allegato

L’allegato 1 numero 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

11 Versione del FF 2021 674