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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 12 pagine

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti

(UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1359. DF

4Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l’articolo 102abiscapoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l’articolo 102atercapoverso 1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino).

Art. 26b cpv. 2

2L’articolo 8 capoverso 3bisnon si applica alle domande di presa in carico secondo l’articolo 38 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1351.

Art. 31b cpv. 1, frase introduttiva

1Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato Dublino, può essere allontanato direttamente nel suo Stato d’origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE21, se:

Art. 35a

Se in virtù del regolamento (UE) 2024/135122 l’esame della domanda d’asilo spetta alla Svizzera, la procedura d’asilo è ripresa, anche se la domanda è stata precedentemente stralciata.

Art. 37 cpv. 1 e 3

1Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2024/135123.

3Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, il termine di cui al capoverso 1 può essere prolungato fino a cinque giorni lavorativi e il termine di cui al capoverso 2 può essere superato di alcuni giorni.

Art. 102abiscpv. 2quaterlett. c e d nonché cpv. 4

2quaterLa SEM trasmette parimenti i seguenti dati all’unità centrale:

21 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 mag. 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 8b.

23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 8b.