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Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 12 pagine
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «%ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti
(UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1359. DF
Allegato (art. 2)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 64a cpv. 1 – 2bise 3ter
1Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/13517 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera. Sono applicabili per analogia i termini di cui all’articolo 37 capoversi 1 e 3 LAsi8.
1bisGli articoli 26 capoversi 2–5 e 26b LAsi si applicano per analogia alla procedura volta a determinare lo Stato Dublino competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento.
2Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. I motivi del ricorso sono retti dall’articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1351. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni feriali dalla ricezione della richiesta. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.
2bisSe l’effetto sospensivo è accordato, il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni feriali dal conferimento dell’effetto sospensivo.
3terSe necessario, nel quadro della procedura di ricorso il Cantone si avvale di un interprete.
Art. 76a cpv. 1 lett. a e c e cpv. 3
1L’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo, se nella fattispecie:
6 RS 142.20
7Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024
sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n° 604/2013, versione della GU L,
2024/1351 del 22.5.2024.