Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 7 pagine

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1.3 Obiettivo della nuova ordinanza DATEC

Con l’ordinanza dipartimentale in oggetto, il DATEC adempie i mandati del Consiglio federale in materia di numerazione e denominazione degli svincoli e delle diramazioni di autostrade e semiautostrade.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto disciplina i dettagli della segnaletica di direzione presso gli svincoli e le diramazioni di autostrade e semiautostrade. Come nell’AP-OSStr, si tiene conto del fatto che, ai sensi della normativa sulla circolazione stradale, le autostrade e semiautostrade comprendono sia le strade nazionali di prima e seconda classe (autostrade e semiautostrade nazionali) sia le autostrade e semiautostrade cantonali. La numerazione e la denominazione di svincoli e diramazioni saranno effettuate sulla base di un elenco riportato nell’allegato 1 dell’ordinanza. L’USTRA è autorizzato a stabilire questo elenco con l’obbligo di definirne gli elementi d’intesa con i Cantoni interessati.

Per quanto concerne l’attuazione della mozione Bühler 17.3952, il DATEC si avvale della possibilità di affidare la gestione della procedura all’USTRA (cfr. art. 86 cpv. 9 e art. 87 cpv. 6 AP-OSStr). I Cantoni o i Comuni che desiderano una denominazione bilingue per uno svincolo dovranno presentare un’apposita richiesta all’USTRA indicando la denominazione auspicata. Dovranno inoltre attestare che la minoranza linguistica della località interessata rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti. L’USTRA verificherà che il richiedente abbia fornito la documentazione necessaria e che la denominazione proposta non comporti problemi a livello di sicurezza stradale. Se riterrà soddisfatti i requisiti per una denominazione bilingue, inserirà il nome nell’allegato 1 della nuova ordinanza e collocherà i cartelli corrispondenti presso gli svincoli interessati. In caso contrario, l’Ufficio emanerà una decisione impugnabile.

Infine l’ordinanza disciplina le indicazioni aggiuntive ammesse sui cartelli della segnaletica di direzione su autostrade e semiautostrade (p. es. indicazioni per ospedali, centri città, aeroporti o centri espositivi). I nomi dei centri espositivi che possono essere indicati saranno riportati nell’allegato 2; l’inserimento nell’allegato è affidato all’USTRA (art. 89a cpv. 6 AP-OSStr).

3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’ingresso menziona il DATEC in quanto ente di emanazione dell’ordinanza e le norme di delega pertinenti per l’oggetto dell’ordinanza negli articoli 56 capoverso 6, 86 capoversi 8 e 9, 87 capoverso 6 e 89a capoverso 6 AP-OSStr.

Art. 1

Il capoverso 1 definisce l’oggetto dell’ordinanza. La successiva suddivisione in capi dell’ordinanza si basa sulle lettere a–e del capoverso.