Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 7 pagine

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Art. 2

La disposizione contiene il principio secondo il quale tutti gli elementi contenuti negli allegati dell’ordinanza devono essere definiti d’intesa con i Cantoni interessati. Questo principio è particolarmente importante in sede di eventuale definizione dei numeri di autostrade e semiautostrade cantonali o dei nomi degli svincoli e delle diramazioni su tali strade (cfr. commento agli art. 4 e 5).

Art. 3

Il riferimento ai rimandi tra parentesi corrisponde a quello di cui all’articolo 1 capoverso 3 OSStr.

Art. 4

La disposizione disciplina l’obbligo e la facoltà dell’USTRA di stabilire i numeri e i nomi degli svincoli e delle diramazioni di autostrade e semiautostrade nonché le altre destinazioni. L’obbligo di stabilire i numeri e i nomi di svincoli e diramazioni riguarda solo le autostrade e semiautostrade nazionali (cpv. 1); nel caso di quelle cantonali si tratta solo di una facoltà (cpv. 2). L’USTRA procederà all’inserimento nell’allegato 1 solo se i Cantoni interessati lo richiedono o vi acconsentono espressamente (cfr. anche il commento all’art. 5). Per quanto riguarda le altre destinazioni, l’USTRA ha competenza di definizione per le autostrade e le semiautostrade sia nazionali che cantonali (cpv. 3).

Art. 5

La numerazione delle autostrade e semiautostrade nazionali si basa sull’allegato del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali adottato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 20122 (decreto sulla rete stradale; cfr. art. 56 cpv. 3 AP-OSStr); quella delle autostrade e semiautostrade cantonali non è invece disciplinata in modo uniforme. Nel caso delle semiautostrade cantonali che fungono da circonvallazione si dubita addirittura dell’opportunità di una numerazione secondo i principi delle autostrade e semiautostrade. Per quanto concerne questa tipologia, l’USTRA avrà la facoltà ma non l’obbligo di stabilire i numeri nell’allegato 1 e lo farà solo su richiesta o con il consenso espliciti dei Cantoni interessati.

Art. 6–8

I principi sulla denominazione di svincoli, diramazioni e altre destinazioni, ad oggi disciplinati nelle istruzioni DATEC, sono ripresi nella nuova ordinanza senza alcuna modifica contenutistica.

Art. 9

Il capoverso 1 riporta i requisiti della richiesta che il Cantone o il Comune deve rispettare se desidera la denominazione bilingue di uno svincolo. Se la richiesta è presentata

2 FF 2017 6695; 2023 2464