Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/50: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per trasporre i contenuti più importanti di alcune norme tecniche nella legislazione federale sulla segnaletica stradale; Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione relativamente al corso di teoria della circolazione · 7 pagine
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da un Comune, quest’ultimo dovrà allegare il consenso scritto del Cantone. In questo modo si vuole tenere conto del fatto che il DATEC ovvero l’USTRA stabiliscono i nomi degli svincoli d’intesa con i Cantoni (art. 86 cpv. 8 AP-OSStr e art. 2 della presente ordinanza) e che questi ultimi sono responsabili della sorveglianza in materia di segnaletica (art. 104 cpv. 2 e 105 cpv. 1 OSStr).
L’USTRA verifica, sulla base del capoverso 2, la disponibilità della documentazione necessaria e la compatibilità della denominazione bilingue proposta con gli interessi della sicurezza stradale. Un esempio di mancata compatibilità potrebbe essere, per esempio, una denominazione bilingue particolarmente lunga. Non sono previsti ulteriori accertamenti.
Il capoverso 3 disciplina la procedura in caso di accettazione o respingimento della richiesta. In caso di respingimento, i Comuni interessati potranno presentare ricorso contro la decisione dell’USTRA dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale). Per la procedura, l’USTRA non riscuoterà emolumenti in conformità all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti (OgeEm).
Dopo l’inserimento di una denominazione bilingue nell’allegato 1, l’USTRA collocherà i cartelli corrispondenti presso gli svincoli interessati (cpv. 4).
Art. 10
Le indicazioni aggiuntive ammesse sugli indicatori di direzione sono attualmente disciplinate al punto 6 delle istruzioni DATEC. In futuro queste indicazioni saranno formalizzate giuridicamente nella nuova ordinanza dipartimentale sulla base dell’articolo 89a capoverso 6 AP-OSStr.
Nell’allegato 2 l’USTRA inserirà i centri espositivi di importanza nazionale e internazionale con un numero di visitatori particolarmente elevato (cpv. 4) d’intesa con i Cantoni interessati, ossia i Cantoni sul cui territorio giurisdizionale si trovano i centri in questione (art. 2 della presente ordinanza).
Art. 11
L’ordine e il numero di informazioni sugli indicatori di direzione presso gli svincoli, attualmente disciplinati al punto 7 delle istruzioni DATEC, sono trasposti nell’ordinanza dipartimentale.
Art. 12 e 13
Nelle disposizioni finali si disciplinano l’abrogazione delle istruzioni DATEC e l’entrata in vigore dell’ordinanza dipartimentale. Stante la formulazione, le istruzioni vengono abrogate contestualmente all’entrata in vigore dell’ordinanza.