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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2Gli importi restituiti di cui al capoverso 1 sono considerati proventi della tassa sul CO2.

Art. 99 cpv. 3 lett. c

3Deve contenere le seguenti informazioni:

c. Abrogata

Art. 100 cpv. 2 e 3

2Se viene fatto valere il rimborso, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio nel quale il combustibile è stato utilizzato o acquistato.

3Il diritto al rimborso decade se la domanda non è presentata entro il termine previsto.

Titolo dopo l’art. 103

Sezione 1: Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

Art. 103a

1Sono considerati introiti correnti le entrate lorde della tassa, dedotti i rimborsi della stessa e la quota del Principato del Liechtenstein secondo l’articolo 6 dell’Accordo del 14 aprile 201129 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

2I proventi della tassa sul CO secondo l’articolo 38 della legge sul CO sono calcolati

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in base agli introiti correnti della tassa, cui sono dedotti:

a. l’indennizzo per i costi d’esecuzione (art. 132);

b. le perdite su debitori.

L’attuale sezione 1 diventa la sezione 1a

Sezione 1a: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici

Art. 104 cpv. 1, frase introduttiva

1La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, considerando il bilancio di CO2 dei materiali da costruzione impiegati, se:

29 RS 0.641.751.411