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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
2Gli importi restituiti di cui al capoverso 1 sono considerati proventi della tassa sul CO2.
Art. 99 cpv. 3 lett. c
3Deve contenere le seguenti informazioni:
c. Abrogata
Art. 100 cpv. 2 e 3
2Se viene fatto valere il rimborso, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio nel quale il combustibile è stato utilizzato o acquistato.
3Il diritto al rimborso decade se la domanda non è presentata entro il termine previsto.
Titolo dopo l’art. 103
Sezione 1: Calcolo dei proventi della tassa sul CO2
Art. 103a
1Sono considerati introiti correnti le entrate lorde della tassa, dedotti i rimborsi della stessa e la quota del Principato del Liechtenstein secondo l’articolo 6 dell’Accordo del 14 aprile 201129 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.
2I proventi della tassa sul CO secondo l’articolo 38 della legge sul CO sono calcolati
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in base agli introiti correnti della tassa, cui sono dedotti:
a. l’indennizzo per i costi d’esecuzione (art. 132);
b. le perdite su debitori.
L’attuale sezione 1 diventa la sezione 1a
Sezione 1a: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici
Art. 104 cpv. 1, frase introduttiva
1La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 34 capoverso 2 della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, considerando il bilancio di CO2 dei materiali da costruzione impiegati, se: