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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 89 cpv. 2 e 3
2L’aliquota di compensazione in Svizzera ammonta almeno al 12 per cento a partire dal 2025.
3L’aliquota di compensazione ammonta complessivamente:
a. per l’anno 2025: al 25 per cento;
b. per l’anno 2026: al 30 per cento;
c. per l’anno 2027: al 35 per cento;
d. per l’anno 2028: al 40 per cento;
e. per l’anno 2029: al 45 per cento;
f. per l’anno 2030: al 50 per cento.
Art. 90 cpv. 1
1Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio; fanno eccezione attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta.
Art. 91 cpv. 2
2Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione in Svizzera nel 2030 sono computati esclusivamente le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti nel 2030.
Art. 92 cpv. 4
4Il termine per la consegna degli attestati è il 1° giugno dell’anno successivo.
Titolo dopo l’art. 92
Sezione 2: Messa a disposizione e miscelazione di carburanti per l’aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili
Art. 92a Campo d’applicazione territoriale
L’obbligo di messa a disposizione e di miscelazione di carburanti per l’aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili secondo l’articolo 28f della legge sul CO2 si applica agli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra.
Art. 92b Durata di utilizzo della garanzia di origine
Per adempiere all’obbligo di miscelazione secondo l’articolo 28f della legge sul CO2, una garanzia di origine valida può essere impiegata per XX mesi dalla fine del periodo in cui la partita dei carburanti per l’aviazione a basse emissioni, rinnovabili e sintetici