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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 104a Contributo complementare
Il contributo complementare si compone di un contributo minimo e di un contributo aggiuntivo ed è calcolato conformemente all’articolo 52 capoverso 4 LEne.
L’attuale sezione 1a diventa la sezione 1b e titolo
Sezione 1b: Sostegno a progetti per l’impiego della geotermia per la produzione di calore
Art. 112 Diritto alla promozione
1Ai progetti finalizzati all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12 possono essere concessi contributi per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.
2Ai progetti finalizzati allo sfruttamento di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di calore per i quali, dopo una prima perforazione esplorativa, risulta impossibile un impiego diretto (art. 34a cpv. 1 lett. b della legge sul CO2) e che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12a possono essere concessi contributi.
3Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi di investimento computabili dei progetti secondo il capoverso 1 e al massimo al 40 per cento dei costi di investimento computabili dei progetti secondo il capoverso 2; i costi di investimento computabili sono stabiliti negli allegati 12 e 12a.
Art. 113 Domanda
1La domanda per l’ottenimento di un contributo deve essere presentata all’UFE.
2Nell’ambito dell’impiego diretto della geotermia, le domande per l’ottenimento di un contributo alla prospezione devono adempiere i requisiti di cui all’allegato 12 numero 3.1, quelle per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento i requisiti di cui all’allegato 12 numeri 4.1 e 4.2.
3Nell’ambito dell’impiego indiretto della geotermia, le domande per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento devono adempiere i requisiti di cui all’allegato 12a numeri 3.1 e 3.2.
4Esse devono contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.
5Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente, il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.
6Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.