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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 114 cpv. 1 lett. d e 2

1La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO2 a condizione che:

d. siano comprovati i benefici per l’ambiente in base ai criteri di promozione, senza compromettere in misura considerevole un altro obiettivo ambientale.

2La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR) o da un altro mutuante idoneo a mutuatari con sede in Svizzera.

Art. 118 cpv. 3

3La somma delle fideiussioni non può mai superare i 750 milioni di franchi.

Art. 119 Quota di proventi spettante alla popolazione

1La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota spettante alla popolazione:

a. dei proventi annui stimati di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 per l’anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima;

b. dei proventi della tassa sul CO2 che non sono stati rimborsati a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32b della legge sul CO2 due anni prima;

c. dei mezzi che due anni prima hanno ecceduto l’importo di 150 milioni di franchi di cui all’articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO2; e

d. dei mezzi che non hanno potuto essere impiegati secondo l’articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2.

2I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante alla popolazione nella misura dei mezzi non impiegati fino a due anni prima.

Art. 120 cpv. 1

1La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nell’anno di riscossione. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi viene compensata nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

Art. 124 Quota di proventi spettante all’economia

1La quota dei proventi della tassa spettante all’economia (quota di proventi spettante all’economia) comprende la quota spettante all’economia: