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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17f

Abrogato

Inserire dopo la sezione 2

Art. 17g Importatore

1È considerato importatore secondo l’articolo 11 capoverso 1 della legge sul CO2 chi fa rilasciare all’Ufficio federale dell’energia (UFE) la certificazione per un veicolo conformemente all’articolo 23 capoverso 4 o all’articolo 23a capoverso 1 lettera b.

2Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione, è considerato importatore chi è iscritto come tale nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione di cui all’articolo 89a della legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale.

3Se per un veicolo non è stata rilasciata alcuna certificazione e nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione non figura chi è l’importatore, è considerato importatore chi è designato come tale nella dichiarazione doganale.

Art. 18 cpv. 1 lett. c

1Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, grande importatore in relazione ai propri veicoli se, al 31 dicembre di tale anno, ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

c. due veicoli pesanti.

Art. 20 Piccolo importatore

Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, piccolo importatore in relazione ai propri veicoli se, al 31 dicembre di tale anno, ha un parco veicoli nuovi costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui all’articolo 18 capoverso 1.

Art. 23, rubrica e cpv. 1

Obblighi degli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

1Gli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri devono comunicare all’Ufficio federale delle strade (USTRA), antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un’eventuale sanzione.

Art. 23a Obblighi degli importatori di veicoli pesanti

1Gli importatori di veicoli pesanti devono comunicare all’autorità indicata di seguito, antecedentemente alla prima messa in circolazione di un veicolo, i dati necessari per l’assegnazione del veicolo al suo importatore:

9 RS 741.01