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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 129a Rendiconto sui rischi finanziari legati al clima

1L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per gli assoggettati alla vigilanza.

2La Banca nazionale svizzera (BNS) presenta annualmente al pubblico un rapporto in forma aggregata sui risultati della sua verifica dei rischi finanziari legati al clima per la stabilità del sistema finanziario in Svizzera.

3Se la FINMA o la BNS adottano provvedimenti sulla base dei risultati delle loro verifiche, esse menzionano anche tali provvedimenti all’interno del rispettivo rendiconto annuale.

Titolo prima dell’art. 129b

Sezione 3: Promozione di tecnologie a propulsione elettrica

Art. 129b Destinatari di contributi

1I contributi di cui all’articolo 41a della legge sul CO2 possono essere erogati alle imprese di trasporto con concessione secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 200933 sul trasporto di viaggiatori (LTV) e alle imprese che forniscono prestazioni su linee concessionarie in virtù di un contratto d’esercizio secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 4 novembre 200934 sul trasporto di viaggiatori (OTV).

2La domanda per l’ottenimento di un contributo deve essere presentata all’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 129c Proprietà dei veicoli promossi

I contributi sono erogati per autobus e battelli impiegati per almeno il 75 per cento nel traffico concessionario e di proprietà dei destinatari dei contributi dopo la messa in esercizio.

Art. 129d Veicoli promossi

1I contributi sono erogati per

a. autobus alimentati esclusivamente a batteria;

b. autobus a pila combustibile (idrogeno);

c. filovie;

d. nuovi battelli a propulsione elettrica o a idrogeno;

e. la conversione di battelli a propulsione elettrica o a idrogeno.

2Non sono erogati mezzi di promozione per veicoli che sostituiscono veicoli già elettrificati o non ancora interamente ammortizzati.

33 RS 745.1

34 RS 745.11