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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo prima dell’art. 128
Capitolo 10: Promozione e informazione
Sezione 1: Promozione della formazione e del perfezionamento e lavoro di pubbliche relazioni
Art. 128 Promozione
1L’UFAM promuove la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla protezione del clima nonché piattaforme e altri lavori di pubbliche relazioni nell’ambito della protezione del clima.
2Nel quadro dei crediti autorizzati, l’UFAM concede aiuti finanziari a corporazioni e istituti di diritto pubblico nonché a organizzazioni private che, in materia di protezione del clima:
a. offrono corsi di formazione e perfezionamento; oppure
b. informano il pubblico o gli forniscono consulenza.
3Sono meritevoli di promozione i progetti di formazione e comunicazione che, in particolare:
a. illustrano come possono fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge sul CO2;
b. sono orientati all’efficacia;
c. sono riproducibili.
Art. 128a Ammontare degli aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili. Sono considerati computabili i costi adeguati e necessari per l’attuazione economica e appropriata del progetto.
Titolo prima dell’art. 129
Sezione 2: Informazione
Art. 129 Informazione da parte dell’UFAM
L’UFAM informa il pubblico e fornisce consulenza ad autorità, imprese e privati su:
a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra o aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio;
c. i provvedimenti per superare le conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.