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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 128

Capitolo 10: Promozione e informazione

Sezione 1: Promozione della formazione e del perfezionamento e lavoro di pubbliche relazioni

Art. 128 Promozione

1L’UFAM promuove la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla protezione del clima nonché piattaforme e altri lavori di pubbliche relazioni nell’ambito della protezione del clima.

2Nel quadro dei crediti autorizzati, l’UFAM concede aiuti finanziari a corporazioni e istituti di diritto pubblico nonché a organizzazioni private che, in materia di protezione del clima:

a. offrono corsi di formazione e perfezionamento; oppure

b. informano il pubblico o gli forniscono consulenza.

3Sono meritevoli di promozione i progetti di formazione e comunicazione che, in particolare:

a. illustrano come possono fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge sul CO2;

b. sono orientati all’efficacia;

c. sono riproducibili.

Art. 128a Ammontare degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili. Sono considerati computabili i costi adeguati e necessari per l’attuazione economica e appropriata del progetto.

Titolo prima dell’art. 129

Sezione 2: Informazione

Art. 129 Informazione da parte dell’UFAM

L’UFAM informa il pubblico e fornisce consulenza ad autorità, imprese e privati su:

a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;

b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra o aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio;

c. i provvedimenti per superare le conseguenze dell’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera.