Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
per gli importatori di carburanti fossili. L’aliquota di compensazione è adeguata di conseguenza. Qualora la riduzione delle emissioni di gas serra non dovesse essere sufficiente, secondo l’articolo 4 capoverso 5 della legge sul CO2 la Confederazione potrebbe in via sussidiaria acquisire gli attestati internazionali necessari.
Con la riduzione delle emissioni di gas serra si hanno ulteriori ripercussioni positive indirette sull’ambiente, in particolare nel settore della biodiversità e dell’inquinamento atmosferico. L’accresciuto impiego di carburanti per l’aviazione rinnovabili e a basso tenore di emissioni nel traffico aereo, il passaggio a propulsioni a zero emissioni nei trasporti pubblici e la crescente quota di veicoli elettrici nel traffico motorizzato privato riducono inoltre l’inquinamento da polveri fini. La promozione dei provvedimenti nel settore dell’adattamento ai cambiamenti climatici ha ripercussioni positive anche su diversi comparti ambientali, tra cui la qualità dell’acqua e del suolo. Sostiene inoltre le misure nell’ambito della prevenzione dei pericoli.
Nella promozione relativa al Programma Edifici si dovrà in futuro tenere conto anche del bilancio di CO2 dei materiali da costruzione utilizzati. Ciò contribuisce a un maggiore utilizzo di fattori di produzione sostenibili. Inoltre, poiché determinati materiali da costruzione sono in grado di stoccare il CO2, questo provvedimento sostiene anche lo sviluppo della produzione di emissioni negative.
4.3.2 Ripercussioni sulle imprese, sui consumatori e sui lavoratori
Le imprese di diversi settori hanno accesso a nuovi mezzi di promozione. In particolare le imprese che partecipano al SSQE, i produttori di carburanti per l’aviazione rinnovabili, le imprese di trasporto concessionarie e quelle che offrono collegamenti notturni. Possono inoltre accedere alla promozione dei provvedimenti nel settore dell’adattamento ai cambiamenti climatici tutte le imprese che intendono attuare misure corrispondenti. Il ricorso a questi mezzi di promozione presuppone un onere corrispondente, per esempio per la presentazione delle domande. Tale onere sarà sostenuto solo se i mezzi di promozione verranno utilizzati.
Con l’obbligo di miscelazione, il progetto genera nuovi obblighi d’intervento per le imprese nel settore della navigazione aerea, il che comporta un ulteriore onere di esecuzione. Non si prevedono svantaggi concorrenziali rispetto agli altri Paesi europei, poiché l’UE conosce i medesimi obblighi, ma certamente rispetto ai Paesi extraeuropei. Per il periodo successivo al 2024, gli operatori di aeromobili dovranno inoltre presentare un rapporto secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge sul CO2 non solo sulle loro emissioni di CO2, ma anche sull’effetto climatico delle ulteriori emissioni climalteranti. Rispetto a oggi si attendono inasprimenti in primo luogo nel SSQE, nelle prescrizioni in materia di emissioni applicabili ai veicoli nuovi e nell’esenzione dalla tassa con impegno di riduzione delle emissioni. Come finora, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni scatta per questi strumenti una sanzione. Le modifiche previste comportano solo variazioni minime nell’onere di esecuzione per le imprese interessate. La scadenza dell’assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito ai gestori di aeromobili e la riduzione del Cap per i gestori di impianti generano spese supplementari in parte significative per le imprese. L’adattamento avviene di pari passo con l’UE e sulla base dell’accordo sul collegamento del SSQE della Svizzera con quello dell’UE93. I proventi derivanti dalle aste saranno utilizzati anche per la promozione dei carburanti per l’aviazione rinnovabili e per la decarbonizzazione degli impianti nel SSQE.
Per le piccole e medie imprese (PMI) il progetto, fatte salve poche eccezioni, non comporta nuovi obblighi d’intervento né nuovi oneri amministrativi. La novità è che tutte le imprese , stipulando un impegno di riduzione delle emissioni, possono farsi esonerare dalla tassa sul CO2. Le PMI che intendono avvalersi di questa opportunità devono seguire l’iter corrispondente, che comporta un certo onere amministrativo. I nuovi obblighi d’intervento sono dovuti alla necessità di indicare le emissioni climalteranti nelle offerte di volo. Oltre agli operatori di aeromobili, questo impegno riguarda anche le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi online, i quali devono assicurarsi che i dati richiesti siano visibili sulle proprie offerte. Per la determinazione delle emissioni possono anche accedere all’attuale calcolatore di emissioni. Per questo motivo l’onere supplementare dovrebbe essere contenuto.