Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

• treni notturni stagionali: in particolare nei mesi estivi in direzione del Mare Mediterraneo, come avveniva già negli anni scorsi (p. es. l’«Adria Express» verso Ancona);

• treni diurni e notturni solo con carrozze con posti a sedere: queste offerte notturne esistono in alcuni casi all’estero, ma sono meno interessanti rispetto alle offerte con vagoni letto e cuccette e pertanto sono meno prioritarie;

• aumento dell’attrattiva di offerte già esistenti, sia notturne che diurne. Sarebbero ipotizzabili, per esempio, contributi all’esercizio di veicoli supplementari o rimodernati;

• contributi d’investimento, se gli investimenti sono prevalentemente finalizzati al trasporto transfrontaliero di viaggiatori, per esempio nel settore della distribuzione di titoli di trasporto internazionali, in presenza di un’urgente necessità d’intervento, per lo sviluppo di un sistema di vendita internazionale o anche in impianti fissi (strutture speciali per lo sdoganamento per i controlli doganali e al confine).

Le offerte devono essere impostate in modo da presentare una redditività adeguata dopo la scadenza del programma di promozione e poter essere portate avanti dai gestori per proprio conto. In tal senso la promozione finanziaria deve essere intesa come finanziamento iniziale.

Secondo il messaggio del Consiglio federale, la promozione deve essere formulata in modo da evitare ove possibile di incentivare una maggiore mobilità; per questo motivo non si deve favorire una riduzione diretta dei prezzi per i clienti, per esempio sotto forma di prezzi risparmio. Non è tuttavia escluso che la promozione finanziaria determini offerte interessanti in termini di prezzi, il che è perfettamente in linea con la promozione.

Art. 58c Requisiti

Possono ricevere contributi le IT che gestiscono il trasporto transfrontaliero di viaggiatori per sezioni di tratte in Svizzera sulla base di una concessione, per il trasporto esclusivamente transfrontaliero sulla base di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 LTV o sulla base di un trattato internazionale.

Le IT devono avere esperienza nel trasporto transfrontaliero o come gestori di treni notturni. Non sono pertanto concessi contributi alle IT che non sono ancora operative nel trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori. Per i treni notturni vengono accordati contributi solo alle IT che hanno esperienza in questo ambito. In ogni caso l’IT non deve già essere operante in Svizzera (cpv. 1).

Un requisito per la concessione di una promozione da parte della Confederazione è il conseguimento di un valore aggiunto nelle offerte per i consumatori in Svizzera. Ne consegue che, nel caso delle offerte a partire dalle stazioni di confine, occorre verificare se sussista in Svizzera un interesse sufficientemente grande per una promozione finanziaria. Nella maggior parte dei casi dovrebbe essere così. La situazione potrebbe non essere necessariamente tale nel caso di un allungamento dei collegamenti esistenti all’estero fino alla stazione di confine svizzera, con l’obiettivo primario di beneficiare del sostegno finanziario (cpv. 2).

Dal momento che, secondo l’articolo 37a capoverso 4 della legge sul CO2, devono essere promosse offerte con un rapporto costi-benefici vantaggioso, non vengono sostenute le offerte in cui il rapporto tra costi e viaggiatori-chilometri transfrontalieri è sostanzialmente peggiore di altri piani presentati (cpv. 3).

Questi requisiti si aggiungono alla disposizione di cui all’articolo 37a della legge sul CO2. La durata pluriennale delle offerte richiesta nell’articolo 37a capoverso 4 deve essere confermata dalle imprese nell’ambito delle domande. Si tralascia di precisare il miglioramento dell’attrattiva delle offerte esistenti, poiché l’esame si svolge caso per caso sulla base della valutazione delle domande secondo l’articolo 58f.

Art. 58d Strategie dell’offerta

L’UFT prevede di offrire a tutte le IT interessate la possibilità di presentare progetti per le offerte, presumibilmente entro la fine del primo trimestre 2025. Una volta pervenuti i progetti, verrà eseguito un confronto tra le offerte sulla base dei criteri di valutazione di cui all’articolo 58f e verrà presa una decisione preliminare in merito alle offerte da promuovere. Se per un collegamento non sono presenti