Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
A partire dal 1° gennaio 2030 la restituzione dell’imposta sarà possibile solamente se le imprese di trasporto concessionarie dimostrano che, per le linee corrispondenti, non è possibile per motivi topografici passare ai veicoli con tecnologia di propulsione rinnovabile neutra in termini di CO2. L’UFT valuterà le prove corrispondenti.
L’articolo anticipa inoltre due modifiche originariamente previste nell’ambito della revisione in corso della legge sulle dogane: secondo il diritto vigente il DFF stabilisce le corse aventi diritto alla restituzione. Con la nuova normativa questa competenza è spostata a livello di Consiglio federale (cpv. 1–3). Inoltre, si rinuncia all’attuale distinzione relativa all’importo della restituzione per motivi ecologici. Nel 2019 l’UFAM ha verificato l’effetto dei filtri antiparticolato negli autobus di linea e, nel suo rapporto del 4 febbraio 2020 all’ex Amministrazione federale delle dogane, giunge alla conclusione che l’effetto incentivante previsto con la restituzione differenziata è stato di gran lunga raggiunto. I veicoli senza filtro antiparticolato vengono oggi praticamente impiegati solo per corse di rinforzo e corse analoghe, ma non sono praticamente più utilizzati nell’esercizio conforme all’orario. Inoltre, nel prossimo futuro i veicoli ancora presenti scompariranno per obsolescenza. Queste motivazioni giustificano la rinuncia alla differenziazione della restituzione per motivi ecologici (cpv. 4; la corrispondente disposizione dell’attuale cpv. 2 viene stralciata).
L’importo della restituzione continua a essere calcolato nello stesso modo. La disposizione viene spostata dall’attuale capoverso 1 al capoverso 5. Il DFF continua a fissare le aliquote d’imposta ridotte (ora cpv. 6).
Disposizioni transitorie della modifica del GG MM 2025
Con il capoverso 1 le agevolazioni fiscali di durata determinata decise prima dell’entrata in vigore del GG MM 2025 vengono prorogate fino al 31 dicembre 2030 Sulla base della disposizione transitoria della modifica del 25 ottobre 202390 rientrano in questa normativa sia le agevolazioni fiscali prorogate fino a fine 2024 sia le nuove agevolazioni fiscali. Senza una proroga, le stesse agevolazioni fiscali dovrebbero essere richieste nuovamente presentando domanda e valutate e decise dalla Confederazione. Tramite controlli aziendali basati sul rischio in Svizzera e controlli a campione all’estero in base all’articolo 12c capoverso 3 della LIOm è possibile contrastare un eventuale rischio di abuso.
Il capoverso 2 assicura che i carburanti consumati dalle imprese di trasporto concessionarie nel traffico locale fino al 31 dicembre 2025 potranno beneficiare della restituzione anche se la domanda di restituzione viene presentata solamente dopo l’abrogazione della restituzione nel traffico locale.
3. Ordinanza dell’…91 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori
Art. 58a Principio
Per la promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori è stato concesso un credito d’impegno pluriennale pari al massimo a 30 milioni di franchi all’anno. Con questi mezzi devono essere concessi contributi d’esercizio e contributi d’investimento.
Art. 58b Priorità nella promozione
La promozione finanziaria deve consentire in primo luogo nuovi collegamenti notturni dotati per tutto l’anno di carrozze con posti a sedere, vagoni letto e cuccette, incentivando in particolare le offerte che consentono di massimizzare i viaggiatori-chilometro nel trasporto transfrontaliero.
Se sono disponibili mezzi sufficienti, possono essere finanziate anche ulteriori offerte:
90 RU 2023 629
91 RS 745.16 Le modifiche si riferiscono alle disposizioni previste nel quadro della revisione totale dell’OITRV. La Pagina iniziale Procedure di consultazione > termine della ricerca: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori / revisione totale dell'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV).