Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
offerte concorrenti e si prevede che i mezzi finanziari disponibili sono sufficienti per tutte le domande attese, all’IT verrà di principio concesso il sussidio e l’IT potrà, secondo l’articolo 26 LSu, effettuare gli investimenti necessari, in particolare l’acquisto di materiale rotabile (cpv. 3).
Art. 58e Domande
In una seconda fase dovranno essere presentate le domande concrete con i dati riportati (cpv. 1 e cpv. 2 lett. a–g). Nel caso di offerte concorrenti o se si prevedono più domande rispetto ai mezzi a disposizione, la decisione definitiva in merito alla promozione sarà presa solamente sulla base delle domande.
Art. 58f Valutazione delle domande
Nella valutazione delle domande si tiene conto dei costi non coperti dell’intera offerta e del numero di viaggiatori-chilometri transfrontalieri. Sono considerati costi non coperti quelli che non sono coperti dalle entrate dei titoli di trasporto (cpv. 1). Nei viaggiatori-chilometri non sono presi in considerazione quelli percorsi completamente in Svizzera o all’estero, dal momento che il trasporto ferroviario transfrontaliero deve essere promosso primariamente in alternativa al trasporto aereo. In tal modo verrebbero considerate, per esempio nel caso di un collegamento tra la Svizzera e l’Italia, le corse tra la Svizzera e l’Italia ma non eventuali possibili corse all’interno della Svizzera (p. es. Zurigo – Ticino) o all’interno dell’Italia (p. es. Firenze – Roma).
Aggiudicando la promozione sulla base della valutazione proposta, si intende assicurare che siano sostenute le offerte più efficienti sotto il profilo dei costi. Le IT sono quindi incentivate a presentare le offerte nel modo più conveniente possibile, vale a dire con un grado di copertura dei costi elevato, e a puntare alla domanda più elevata possibile con partenza dalla Svizzera.
Art. 58g Misurazione dei contributi
I contributi di promozione devono consentire l’esercizio di nuove offerte, motivo per cui sono concessi per tutti i costi dell’intera offerta non coperti dalle entrate dei titoli di trasporto, inclusi i tratti di linea all’estero (cpv. 1). Nei costi computabili non si tiene conto dei margini di guadagno, poiché gli aiuti finanziari non sono finalizzati al conseguimento di utili (cpv. 2).
I contributi devono essere concessi per sei anni al massimo sulla base delle domande e versati annualmente. L’ammontare dei contributi viene fissato all’inizio del periodo della promozione, quindi valutato ed eventualmente modificato dopo tre anni in base ai risultati degli anni precedenti (cpv. 3).
Art. 58h Decisione
I mezzi di promozione sono accordati alle IT mediante decisione (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce il contenuto della decisione.