Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
A seguito dell’approvazione della legge sul CO2 da parte del Parlamento, i fondi destinati alla promozione ammontano a 592 milioni di franchi l’anno (di cui fr. 370 mio. provenienti dalla tassa sul CO2) Per l’esecuzione degli strumenti, nel messaggio concernente la revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 202492 era già stato segnalato un fabbisogno aggiuntivo di personale pari a 14 posti a tempo pieno. In seguito alle aggiunte e agli stralci apportati dal Parlamento si sono avute modifiche. Rispetto al messaggio, i posti sono stati riattribuiti conformemente ai dibattiti parlamentari: pertanto, occorre prevedere un posto a tempo pieno per la promozione di provvedimenti di adattamento, uno per la promozione della decarbonizzazione di imprese SSQE e uno per la promozione di attività di formazione e formazione continua, piattaforme e pubbliche relazioni nel settore della protezione del clima. Per contro non sono più previsti posti per gli strumenti relativi all’obbligo di immissione di carburanti rinnovabili, l’ampliamento del Fondo per le tecnologie e l’obbligo di miscelazione per carburanti per l’aviazione. L’esecuzione implica inoltre oneri pari complessivamente a 1,73 milioni di franchi per il 2025 e a 3,56 milioni per gli anni successivi. La differenza è riconducibile al fatto che nel 2026 inizierà la propria attività la segreteria che promuoverà le misure di riduzione delle emissioni dell’aviazione. L’importo previsto a tale scopo, pari a 2 milioni di franchi l’anno, rappresenta il 3 per cento del volume promozionale di questo strumento. I fondi materiali per l’esecuzione delle disposizioni dell’ordinanza sono controfinanziati attraverso la tassa sul CO2 conformemente all’articolo 38 della legge sul CO2. L’indennizzo previsto per le spese di esecuzione (art. 132 dell’ordinanza sul CO2) continua a essere pari all’attuale 1,85 per cento dei proventi della tassa sul CO2. Al termine della consultazione, l’aliquota sarà adeguata ai costi aggiornati.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni
L’esecuzione delle disposizioni di questo progetto compete per la maggior parte alla Confederazione. I Cantoni, insieme ai Comuni, sono responsabili dell’aggiornamento del Registro degli edifici e delle abitazioni (REA). Le disposizioni di ordinanza concernenti questo aspetto sfruttano ove possibile sinergie con i processi esistenti. I Cantoni sono altresì interessati anche dalle modifiche delle disposizioni concernenti il Programma Edifici e indirettamente da determinati provvedimenti nel settore dei trasporti pubblici. L’introduzione di un contributo minimo nel calcolo dei contributi federali per i programmi cantonali relativi agli edifici consente di ridurre le differenze tra i Cantoni e migliora la capacità di pianificare i contributi. Per questo motivo la stragrande maggioranza dei direttori dell’energia si è espressa a favore dell’introduzione di un contributo minimo. Nel settore dei trasporti pubblici, alla progressiva eliminazione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie si contrappone la nuova promozione per il passaggio alla propulsione elettrica. La Confederazione sostiene così il passaggio alle propulsioni a zero emissioni fossili nei trasporti pubblici, i cui costi possono almeno in parte ricadere sui Cantoni o sui Comuni quali committenti dei trasporti pubblici.
I Comuni possono beneficiare della promozione di provvedimenti di adattamento e della promozione di piattaforme e attività di pubbliche relazioni nel settore della protezione del clima. I Comuni ricevono pertanto sostegno nell’elaborazione e nell’attuazione delle proprie strategie per la gestione del cambiamento climatico.
4.3 Ripercussioni sull’ambiente, sull’economia e sulla società
4.3.1 Ripercussioni sull’ambiente e sulla salute
I provvedimenti previsti contribuiscono a ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra in Svizzera. I valori indicativi riferiti ai vari settori rappresentano le riduzioni attese nei rispettivi ambiti. Nel complesso, entro il 2030 le emissioni di gas serra in Svizzera potranno calare del 34 per cento circa rispetto al 1990. Le restanti prestazioni di riduzione saranno realizzate all’estero, attraverso l’obbligo di compensazione
92 FF 2022 2651