Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine
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guata la combinazione tra controllo statale e verifica indipendente. Se nel caso di un’attuazione parziale si rinunciasse all’obbligo di verifica, secondo l’AIR non sarebbe più garantita un’attuazione efficace. Va tuttavia esaminato criticamente l’ammontare dei costi di verifica che, come menzionato, costituiscono la parte maggiore dei costi connessi alla regolamentazione.34
4 Commento ai singoli articoli
Codice delle obbligazioni
Art. 728a a. Oggetto e portata della verifica
La presente disposizione disciplina i compiti dell’ufficio di revisione in occasione della revisione ordinaria del conto annuale e di gruppo e quindi l’oggetto e la portata della verifica (cfr. rubrica dell’articolo).
Secondo il nuovo numero 5, l’ufficio di revisione verifica se «vi siano contraddizioni tra il conto annuale ed eventualmente di gruppo, da una parte, e la relazione sullo sviluppo sostenibile, dall’altra». Tale verifica si fonda sugli International Standards on Auditing ISA o le Norme svizzere di audit SA-CH 720 e non prevede una verifica materiale della correttezza e della completezza dei dati pubblicati nella relazione sullo sviluppo sostenibile. L’ufficio di revisione verifica pertanto se vi siano contraddizioni essenziali tra le informazioni della relazione sullo sviluppo sostenibile, da una parte, e il conto annuale e di gruppo o i ragguagli acquisiti in occasione della verifica, dall’altra. In caso affermativo, deve reagire in modo adeguato, indicando nel rapporto di revisione, tra le altre cose, le informazioni contradditorie contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile. Ciò permette di garantire l’applicazione del principio della doppia rilevanza (cfr. art. 964c cpv. 2 AP-CO) anche in vista della verifica e di evitare contraddizioni fondamentali tra la relazione finanziaria e quella sullo sviluppo sostenibile. Questo vale soprattutto anche per il caso in cui la relazione sullo sviluppo sostenibile non è parte integrante della relazione sulla gestione.
Art. 964a A. Principio
Osservazioni generali
La disposizione disciplina il principio e il campo d’applicazione dell’obbligo di presentare e pubblicare una relazione sullo sviluppo sostenibile. Sono contemplate – fatte salve le eccezioni (cfr. art. 964b AP-CO) – le imprese che (i) sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c numeri 1 e 2 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (LSR), ossia le società con azioni quotate in borsa (art. 727 cpv. 1 n. 1 CO) e quelle assoggettate alla vigilanza ai sensi dell’articolo 3 della legge del 22 giugno 200735 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o (ii) le imprese che superano determinati valori (imprese economicamente importanti), ossia che superano per due
34 RFA, riassunto, pag. ix.
35 RS 956.1