Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine

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visione, dato che secondo le prescrizioni dell’UE l’obbligo di revisione ordinaria si applica già a partire da valori nettamente inferiori46. Secondo la direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 la rendicontazione di sostenibilità avviene nella relazione di gestione47. Secondo l’articolo 961 numero 3 CO devono presentare una relazione (di gestione) annuale di cui all’articolo art. 961c CO le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria. Sono soggette alla revisione ordinaria del conto annuale ed eventualmente del conto di gruppo, le imprese che soddisfano i requisiti fissati all’articolo 727 CO, che comprendono anche i valori soglia (somma di bilancio 20 mio. di franchi, cifra d’affari 40 mio. di franchi e 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; art. 727 cpv. 1 n. 2 CO). Questi valori sono inferiori a quelli previsti dall’UE per la rendicontazione di sostenibilità.

Dato che, come menzionato, l’UE non prevede la revisione limitata e i valori soglia per la revisione ordinaria sono nettamente inferiori, non sarebbe opportuno aumentare i valori per la revisione ordinaria di cui all’articolo 727 CO. Per definire il campo d’applicazione dell’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile non ci si può pertanto basare sull’obbligo della revisione ordinaria e quindi neppure sull’obbligo di presentare una relazione di gestione annuale. Perciò l’articolo 964a AP-CO contiene una definizione del campo d’applicazione modellata sull’articolo 727 CO (senza rinvii ad altre disposizioni, ad eccezione di quello all’art. 963 CO nell’art. 964a n. 3 AP-CO), con i valori soglia in franchi svizzeri debitamente aumentati e corrispondenti alla direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022. I valori in cifre della direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013) dell’UE, così come adeguati dall’atto delegato48, sono ripresi tali e quali in franchi svizzeri. Si rinuncia a un adeguamento al cambio poiché si presuppone un cambio paritetico tra euro e franco (1 franco = 1 euro). I nuovi valori sono pertanto 25 milioni di franchi per la somma di bilancio (finora 20 milioni) e 50 milioni per la cifra d’affari (finora 40 milioni).

Poiché per il campo d’applicazione non ci si basa sull’obbligo di redigere una relazione annuale (art. 961 n. 3 CO), la relazione sullo sviluppo sostenibile non deve, come già detto, obbligatoriamente figurare in tale relazione (art. 961c CO); può tuttavia figurarvi se sono soddisfatti tutti i requisiti (lingua, pubblicazione, approvazione, ecc.).

In assenza di una definizione legale, secondo la dottrina vigente la cifra d’affari corrisponde all’importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni dell’impresa e deve figurare

46 Somma di bilancio EUR 4 mio., cifra d’affari EUR 8 mio., posti di lavoro a tempo pieno 50, soglie nuove: somma di bilancio EUR 5 mio., cifra d’affari EUR 10 mio. (posti di lavoro a tempo pieno 50) o somma di bilancio EUR 7.5 mio., cifra d’affari EUR 15 mio. (posti di lavoro a tempo pieno 50).

47 Cfr. art. 19 bis par. 1 della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, secondo la modifica del CSRD.

48 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../ DELLA COMMISSIONE che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi, C/2023/5303, C/2023/5303.