Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine

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buoni di godimento, diritti definiti emessi sotto forma di diritti valori nonché diritti di partecipazione sotto forma di diritti valori dematerializzati o di titoli contabili39) sono quotati, su disposizione della società40, in una borsa in Svizzera (SIX Swiss Exchange, BX Swiss) o all’estero,41 (ii) le società debitrici di un prestito in obbligazioni42 e (iii) le società che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società secondo l’articolo 727 capoverso 1 lettera a o b CO43. Fanno inoltre parte delle società di interesse pubblico gli assoggettati alla vigilanza ai sensi dell’articolo 3 LFINMA, che devono affidare la verifica di cui all’articolo 24 LFINMA a una società di audit abilitata secondo l’articolo 9a LSR. Sono assoggettate ai sensi dell’articolo 3 LFINMA (i) le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (art. 3 lett. a LFINMA) e (ii) gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200644 sugli investimenti collettivi che dispongono o devono disporre di un’autorizzazione o di un’approvazione (art. 3 lett. b LFINMA).

Numero 2

Il 17 ottobre 2023 la Commissione europea ha adottato un atto delegato per adeguare i valori soglia della direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013) all’inflazione.45 Sono state aumentate del 25 per cento la cifra d’affari e la somma di bilancio, (la somma di bilancio da 20 a 25 milioni di euro; la cifra d’affari da 40 milioni a 50 milioni di euro). Gli Stati membri devono applicare i nuovi valori a partire dall’esercizio 2024, possono tuttavia decidere di applicarli già dall’esercizio 2023.

Come già osservato, i valori soglia innalzati dell’UE sono destinati a fungere da parametro anche per la normativa svizzera. A differenza del diritto svizzero (art. 727a CO), l’UE non prevede la «revisione limitata», bensì soltanto o la rinuncia alla revisione o la revisione ordinaria. L’aumento dei valori soglia dell’UE non influisce sull’obbligo di re-

39 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 13, n. marg. 69.

40 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 13, n. marg. 69, nota 219.

41 Cfr. art. 727 cpv. 1 lett. a CO.

42 Cfr. art. 727 cpv. 1 lett. b CO.

43 Cfr. art. 727 cpv. 1 lett. c CO.

44 RS 951.31

45 DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../ DELLA COMMISSIONE che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi, C/2023/5303.