Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine

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anni consecutivi due dei tre valori rilevanti (somma di bilancio di 25 milioni di franchi, cifra d’affari di 50 milioni di franchi e 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua) oppure (iii) le imprese che sono tenute a presentare un conto di gruppo (cfr. art. 963 seg. CO) e che superano i valori summenzionati (non si applicano quindi i valori in parte inferiori di cui all’art. 963a cpv. 1 n. 1 lett. a e b CO).

Per questioni dello sviluppo sostenibile s’intendono quelle descritte all’articolo 964c capoversi 1-3 AP-CO. È richiesta una «relazione» scritta annua. Può trattarsi di una relazione a sé stante; le informazioni concernenti lo sviluppo sostenibile possono essere integrate anche nella relazione annuale (art. 961c CO), purché siano soddisfatti gli altri requisiti (formato, lingua, approvazione ecc.). La relazione annuale è parte della relazione sulla gestione (cfr. titolo prima dell’art. 961 CO «Requisiti supplementari per la relazione sulla gestione») di cui all’articolo 958 capoverso 2 CO.

Le condizioni dell’articolo 964a AP-CO non sono cumulative, bensì alternative. Sono pertanto contemplate anche piccole e medie imprese (PMI) quotate in borsa (in particolare anche imprese quotate in borsa con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno). Ciò appare ragionevole poiché si tratterebbe verosimilmente soltanto di poche imprese. Le microimprese quotate in borsa rientrano nella regola eccettuativa (cfr. art. 964b cpv. 2 AP-CO).

L’articolo 964a AP-CO non contiene una regolamentazione specifica per imprese di Stati terzi come quella prevista dalla direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 202236. Nell’UE la soglia rilevante per tali imprese è una cifra d’affari di 150 milioni di franchi sull’intero territorio dell’UE. Se la Svizzera volesse prevedere un disciplinamento analogo, tale soglia dovrebbe essere notevolmente inferiore, considerando le dimensioni minori del mercato svizzero. Secondo la decisione del Consiglio federale, la regolamentazione per Stati terzi nel diritto svizzero non è stata ritenuta un punto chiave da inserire nell’avamprogetto37. È infatti dubbio che sarebbe applicabile. Secondo l’AIR esso riguarderebbe soltanto pochissime imprese con sede fuori dalla Svizzera o dall’UE38.

Numero 1

Il numero 1 corrisponde al vigente articolo 964a capoverso 1 numero 1 CO. Le società di interesse pubblico (ai sensi dell’art. 2 lett. c n. 1 e 2 LSR) sono, come già osservato, innanzitutto le società con azioni quotate in borsa (ai sensi dell’art. 727 cpv. 1 n. 1 CO), vale a dire (i) le società i cui titoli di partecipazione (azioni, buoni di partecipazione,

36 Art. 40 della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, secondo la modifica del CSRD.

37 Rendiconto sulla gestione sostenibile delle imprese: il Consiglio federale definisce i punti chiave (admin.ch).

38 AIR, n. 4.2.1.