Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine

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rispetto del diritto del personale di essere informato e consultato, sul rispetto dei diritti dei sindacati, sulla protezione della salute e sulla sicurezza del personale sul posto di lavoro, sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze nonché sulla parità tra donna e uomo60, su aspetti della diversità negli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dell’impresa, sulle misure contro la violenza e le molestie, sull’inclusione di persone disabili, sulla compatibilità di lavoro e vita privata61.

Capoverso 1 numero 3 (questioni in materia di diritti dell’uomo)

Con la nuova espressione «questioni in materia di diritti dell’uomo», usata in analogia alla direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022, s’intendono gli stessi aspetti contemplati dal diritto vigente (art. 964b cpv. 1 primo periodo CO)62.

Per diritti dell’uomo s’intendono i diritti di libertà e autonomia basati sulla morale e che spettano individualmente a ogni essere umano63. Sono giustificati da rinvii alla natura umana, devono essere uguali per tutti e spettare ovunque a tutti gli esseri umani; sono pertanto considerati universali, sono inalienabili e indivisibili64.

Secondo i principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani (cfr. il commento ai principi guida n. 12) «le imprese possono avere un impatto su tutta la gamma dei diritti dell’uomo riconosciuti a livello internazionale». Di conseguenza anche la responsabilità delle imprese si estende quantitativamente a tutti questi diritti. Sotto il profilo qualitativo la responsabilità delle imprese implica l’obbligo di rispettare i diritti dell’uomo; d’altra parte, agli Stati incombe l’obbligo di proteggerli e garantirli.

L’obbligo di rendere conto in materia di diritti dell’uomo deve basarsi innanzitutto sulle norme internazionali in materia vincolanti per la Svizzera, ossia sulle norme ratificate dalla Svizzera e approvate dall’autorità competente (Parlamento, Consiglio federale) nella pertinente procedura interna. Le norme internazionali vincolanti si trovano in particolare negli atti normativi seguenti65: Patto internazionale relativo ai diritti economici,

rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5), Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), Convenzione n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (RS 0.822.723.8), Convenzione n. 155 sulla salute e sicurezza sul lavoro, Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste dello sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2), Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

60 Cfr. anche Rapporto esplicativo controprogetto (CO) 19.11.2019, n. 5.1.2.4.

61 BSK OR II-OSER/MATTLE, art. 964b N 8; art. 29 ter par. 2 lett. b, n. i) e ii) della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, secondo la modifica del CSRD.

62 Cfr. anche Rapporto esplicativo controprogetto (CO) 19.11.2019, n. 5.1.2.5.; art. 29 ter par. 2 lett. b, iii) della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, secondo la modifica del CSRD.

63 WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4a ed., Basilea 2019, pag. 35.

64 WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4a ed., Basilea 2019, pag. 35 seg.

65 Cfr. anche Rapporto esplicativo controprogetto (CO) 19.11.2019, n. 5.1.2.5 e Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del 18 maggio 2018 in merito alle proposte della Commissione per un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente», pag. 9 seg. 21/47