Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

diretto con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Possono ad esempio includere la determinazione di obiettivi connessi a questioni dello sviluppo sostenibile, offerte di formazione continua, retribuzioni (fisse o variabili), ecc.

Secondo il capoverso 3 numero 5 le imprese devono fornire informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile destinati ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione (ed eventualmente ad altri dirigenti o organi fattuali96, in particolare nei gruppi), al fine di raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. In caso affermativo, la relazione deve illustrare la loro impostazione. Si tratta di informazioni qualitative sull’esistenza di sistemi di incentivi e sulla loro impostazione; tali informazioni possono contenere anche dati quantitativi (p. es. sull’ammontare delle retribuzioni).

Per le retribuzioni versate dalle società quotate in borsa occorre inoltre tenere conto degli articoli 732 segg. CO (comitato di retribuzione, relazione sulle retribuzioni, voto dell’assemblea generale, durata dei contratti, retribuzioni vietate, ecc.).

Capoverso 3 numero 6 (una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile)97

La disposizione prevede la descrizione delle procedure di dovuta diligenza (due-diligence) applicate in relazione a tutte le questioni dello sviluppo sostenibile menzionate al capoverso 1 (questioni ambientali, questioni sociali e in materia di personale, questioni legate ai diritti dell’uomo, questioni in materia di governo d’impresa compresi i provvedimenti concernenti la lotta alla corruzione)98. Le imprese devono dichiarare in quali ambiti dello sviluppo sostenibile applicano le procedure di dovuta diligenza e il modo in cui sono impostate. Devono spiegare come si comportano concretamente negli ambiti summenzionati, come individuano i rischi e quali misure hanno adottato o intendono adottare (procedura di dovuta diligenza)99.

96 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 9, n. marg. 128 segg., con ulteriori indicazioni.

97 Art. 19 bis par. 2 lett. f e art. 29 bis par. 2 lett. f della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, secondo la modifica del CSRD.

98 Cfr. art. 19 bis par. 2 lett. f, i) e art. 29 bis par. 2 lett. f, i) della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013, secondo la modifica del CSRD; cfr. anche la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile.

99 Cfr. anche Rapporto esplicativo controprogetto (CO) 19.11.2019, n. 5.1.10.