Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/58: Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR) e del codice penale svizzero (CP) · 47 pagine
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rispetto alle norme europee non vi sono divergenze, o se sì solo minime, per quanto riguarda il campo d’applicazione, la portata, il grado di dettaglio delle informazioni, l’approvazione, il formato della relazione, la doppia rilevanza, la comparabilità, ecc. Le norme equivalenti scelte devono essere applicate nella loro integralità a tutte le informazioni richieste dal presente articolo (cpv. 5 secondo periodo), al fine di evitare difficoltà, in particolare nella verifica della relazione.
Secondo il capoverso 5 secondo periodo le norme applicate devono essere esplicitamente menzionate nella relazione114. Devono essere rispettate in ogni caso le disposizioni del CO.
L’ultimo periodo del capoverso 5 conferisce al Consiglio federale il compito di designare in un’ordinanza altre «norme equivalenti» (quando esisteranno). Tale designazione è definitiva e avviene secondo i criteri summenzionati.
Capoverso 6
La presente disposizione prevede il disciplinamento per il «consolidamento nel gruppo» e corrisponde al diritto vigente115. Se un’impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese controllate. Si è in presenza di un gruppo se sussiste un controllo ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 CO116.
Capoverso 7
Secondo la presente disposizione la scelta della norma cui deve conformarsi la relazione sullo sviluppo sostenibile compete in linea di principio all’organo superiore di direzione o amministrazione (quindi nel caso della SA al consiglio d’amministrazione), salvo che lo statuto disponga altrimenti o che la scelta sia operata dall’assemblea generale. Il disciplinamento corrisponde a quello relativo alla chiusura contabile secondo una norma contabile riconosciuta (cfr. art. 962 cpv. 4 CO).
Capoverso 8
Secondo la presente disposizione la relazione sullo sviluppo sostenibile deve essere redatta in una delle lingue nazionali o in inglese. Il diritto vigente prevede un disciplinamento identico (cfr. art. 964b cpv. 6 CO).
114 Cfr. art. 964b cpv. 3 secondo periodo CO.
115 Art. 964b cpv. 4 CO.
116 Cfr. Rapporto esplicativo controprogetto (CO) 19.11.2019, n. 5.1.14.