Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 5 affronta la questione del concorso di violazioni tra il primo e il secondo capoverso. Se per l’azione di un fornitore di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca è prevista una sanzione sia secondo il capoverso 1 che il capoverso 2, nel determinare la sanzione l’UFCOM ne terrà conto come circostanza aggravante. Tutta- via, la sanzione non può superare il 6 per cento della cifra d’affari mondiale media conseguita negli ultimi tre esercizi finanziari.

Art. 35 Prescrizione

Capoverso 1: Regola il termine di prescrizione dell’UFCOM per imporre sanzioni. In caso di violazioni gravi (art. 34 cpv. 1), l’UFCOM ha sette anni di tempo per imporre una sanzione. Per le altre violazioni la prescrizione si applica dopo quattro anni. I ter- mini si basano sulle disposizioni del diritto penale amministrativo (art. 11 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA, RS 313.0]).

Capoverso 2: Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa la violazione. Per le violazioni puntuali, ciò corrisponde al verificarsi della fattispecie con- traria al diritto. In caso di violazioni persistenti o ripetute, è determinante il momento in cui la violazione cessa.

4.5 Esecuzione

Art. 36 Principio

Il Consiglio federale è autorizzato a emanare le disposizioni d’esecuzione. Questa com- petenza esecutiva del Consiglio federale deriva direttamente dall’articolo 182 capo- verso 2 Cost.

Art. 37 Informazione del pubblico

Capoverso 1: Come per le altre sue attività, l’UFCOM è vincolato al principio di traspa- renza dell’amministrazione. Deve quindi informare attivamente il pubblico nel modo che ritiene più opportuno, ad esempio con un comunicato stampa, una pubblicazione sui social media o una comunicazione verbale.

Capoverso 2: in base al principio di trasparenza dell’attività statale, l’UFCOM può pub- blicare le sue decisioni (decisione di assoggettamento, decisione di vigilanza). A meno che non vi sia un interesse pubblico preponderante, la pubblicazione di queste deci- sioni avverrà in forma anonima. Come già fa per le altre sue aree di competenza (posta, radiotelevisione, telecomunicazioni), l’UFCOM tiene una banca dati online delle deci- sioni emesse e la mette a disposizione del pubblico.

Capoverso 3: per quanto riguarda la trasparenza delle attività dell’amministrazione, la protezione del segreto professionale, commerciale o di fabbricazione è sancita dall’ar- ticolo 7, capoverso 1, lettera g della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio della trasparenza nell’amministrazione (LTrans, RS 152.3). Questa protezione deve valere anche nel contesto dell’informazione attiva da parte dell’autorità. L’UFCOM è pertanto tenuto a proteggere questi segreti anche quando pubblica le sue decisioni.

Art. 38 Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche

Con l’entrata in vigore della revisione totale della LPD il 1°settembre 2023, sono state introdotte diverse novità che vanno prese in considerazione.