Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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Capoverso 1: Una novità consiste nell’esclusione dei dati concernenti le persone giuri- diche dall’ambito di applicazione della LPD. Le disposizioni per il trattamento di questi dati da parte degli organi federali si trovano ora negli art. 57r e seguenti LOGA. L’art. 57r cpv. 1 LOGA costituisce la base per il trattamento dei dati concernenti le per- sone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione, nella misura in cui i compiti dell’autorità siano formalmente sanciti in una legge. I dati degni di particolare protezione concernenti le persone giuridiche sono disciplinati nell’art. 57r cpv. 2 LOGA.
Poiché i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2 sono prevalentemente persone giuridiche, l’UFCOM tratterà principalmente dati concernenti persone giuridiche. Per questo mo- tivo, è giustificato creare nel presente articolo una base esplicita tesa a definire chiara- mente i compiti per i quali l’UFCOM è autorizzato a trattare dati concernenti persone giuridiche.
Questi dati saranno trattati nell’ambito dell’assoggettamento dei fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca alla presente legge, della verifica di vari rapporti, della vigilanza e della valutazione della legge.
Capoverso 2: Per quanto riguarda la protezione dei dati delle persone fisiche, l’art. 34, cpv. 1 LPD stabilisce che gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale. L’avamprogetto non mira di per sé all’acquisi- zione di dati personali da parte delle autorità e i rapporti previsti non possono includere alcun dato personale. Tuttavia, l’avamprogetto assegna all’UFCOM diversi compiti per i quali non si può escludere completamente il trattamento di dati personali. La presente disposizione integra pertanto l’art. 57hbisLOGA sul trattamento dei dati personali nei sistemi di gestione degli affari. Ciò può riguardare i dati dei dipendenti dei fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca o i dati degli utenti. Il secondo capo- verso elenca i compiti di assoggettamento alla legge, di vigilanza e di valutazione legi- slativa. Va inoltre aggiunto l’obbligo di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 28.
Capoverso 3: Ai sensi dell’art. 34, cpv. 2 LPD, occorre una base giuridica formale se un’autorità tratta dati personali degni di particolare protezione o effettua una profila- zione.
Nell’ambito delle sue attività di vigilanza, l’UFCOM si trova a dover trattare dati degni di particolare protezione (art. 5 lett. c LPD) degli utenti di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca. Nonostante l’obbligo legale di presentare rapporti senza dati perso- nali, è possibile che al fine di verificare il rispetto delle disposizioni legali, l’UFCOM abbia bisogno dei dati primari dei fornitori, può richiedere questi ultimi nell’ambito dell’obbligo d’informazione (art. 28). Non si può quindi escludere che le informazioni fornite in relazione ai rapporti sulla trasparenza (art. 19), ai rapporti in merito ai risultati della valutazione dei rischi (art. 20) o ai rapporti di valutazione (art. 25) possano conte- nere dati degni di particolare protezione come opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, la salute, la privacy o l’origine razziale o etnica, procedimenti pe- nali o amministrativi, riguardo a sanzioni o all’assistenza sociale. È pertanto giustificato prevedere espressamente il trattamento di tali dati in questo articolo.
Art. 39 Cooperazione e accordi internazionali
Capoverso 1: Le questioni relative alla comunicazione su Internet hanno generalmente carattere internazionale. Il settore delle piattaforme di comunicazione e dei motori di