Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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ricerca non fa eccezione. Analogamente a quanto accade nel diritto delle telecomuni- cazioni (art. 64 cpv. 1 LTC), il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali.
Capoverso 2: Se l’accordo riguarda questioni tecniche o amministrative, è giustificato lasciare questo potere all’UFCOM in quanto autorità responsabile dell’applicazione della legge, ciò richiede tuttavia una delega da parte del Consiglio federale.
4.6 Disposizioni finali
Art. 40 Valutazione
Capoverso 1: La regolamentazione legale dei fornitori di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca deve essere verificata in termini di adeguatezza ed efficacia. Il con- trollo relativo al successo delle misure statali previste dalla Costituzione (cfr. art. 170 Cost.) mira anche, nel caso di atti normativi, a impedire una sovraregolamentazione. Pertanto, il Consiglio federale dovrebbe valutare regolarmente l’adeguatezza (confor- mità e applicazione delle norme giuridiche) e l’efficacia (grado di raggiungimento dell’articolo sullo scopo).
Capoverso 2: Il Consiglio federale presenta un rapporto al Parlamento al più tardi cin- que anni dopo l’entrata in vigore della legge e gli sottopone le eventuali modifiche legi- slative necessarie.
Art. 41 Referendum
In qualità di legge in senso formale, la legge federale sulle piattaforme di comunica- zione e i motori di ricerca sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale deter- mina l’entrata in vigore della legge.
5 Ripercussioni
Gli obblighi previsti riguardano esclusivamente le piattaforme di comunicazione di di- mensioni molto grandi e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Nell’ambito dell’AIR è stato sviluppato un modello d’impatto che mostra gli effetti previsti della re- golamentazione35. Questi sono descritti brevemente di seguito.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La vigilanza sulle piattaforme di comunicazione e sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi implica un controllo globale e sistemico teso a vigilare e a far rispettare gli obblighi, non si tratta di un controllo dei singoli contenuti pubblicati sulle piattaforme di comunicazione. Per valutare con maggiore precisione l’impatto sulla Confederazione, mancano dati empirici a lungo termine provenienti dai Paesi europei.
In Svizzera, la vigilanza e l’applicazione dovrebbero avvenire all’interno dell’organizza- zione statale esistente. Non è prevista la creazione di una nuova autorità. L’introdu- zione della regolamentazione (non prima del 2029) renderà necessarie alcune riorga- nizzazioni presso l’UFCOM sorgeranno inoltre costi unici, ad esempio per l’allestimento dell’infrastruttura tecnica (banche dati e acquisizione di archivi di dati). Un anno prima dell’entrata in vigore, probabilmente a partire dal 2028, si prevede di assumere perso- nale specializzato in materia di piattaforme affinché prepari l’attuazione del regola-
35 Cfr. AIR pag. 26.