Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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Art. 30 Emolumenti
Capoverso 1: Se l’UFCOM emana una decisione nell’ambito di una procedura di vigi- lanza (art. 32 cpv. 1 e 2), addebita alla persona oggetto della procedura un emolumento a copertura delle spese sostenute. Naturalmente, questa disposizione non si applica solo ai fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca, in quanto l’UFCOM può avviare una procedura di vigilanza contro qualsiasi persona responsabile della violazione ai sensi della presente legge. Di conseguenza, l’emolumento va adde- bitato alla persona contro cui è diretta la procedura. Analogamente, sono addebitati emolumenti alle persone che fruiscono di un servizio dell’UFCOM.
Capoverso 2: Ai sensi dell’articolo 46a capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010), nell’am- bito della regolamentazione degli emolumenti devono essere rispettati il principio di equivalenza e il principio di copertura dei costi. Quest’ultimo principio, in particolare, stabilisce che l’importo dell’emolumento applicato deve corrispondere il più possibile ai costi effettivi della procedura di vigilanza.
Art. 31 Tassa di vigilanza
L’avamprogetto prevede che i fornitori che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ar- ticolo 2 si assumano la totalità dei costi causati dalle attività di vigilanza. Se viene av- viata una procedura di vigilanza, l’emolumento di cui all’articolo 30 deve coprire tutti i costi sostenuti dall’autorità. Per finanziare le spese non coperte da questi emolumenti, l’autorità riscuote una tassa di vigilanza presso i fornitori di piattaforme di comunica- zione o motori di ricerca.
Le tasse di vigilanza sono prelievi causali, caratterizzati dal fatto che esiste una rela- zione particolare tra il gruppo di persone soggette alla tassa e le attività finanziate da essa e che le persone soggette alla tassa traggono un beneficio diretto da tali attività. In un certo senso, la tassa rappresenta il valore equivalente del beneficio per i contri- buenti in quanto gruppo (in questo caso, il beneficio sarebbe la protezione e la sicu- rezza fornite dalla vigilanza statale), il che si traduce in un’equivalenza di gruppo qua- lificata34. La tassa del presente articolo è un corrispettivo per la vigilanza, in quanto il suo scopo è quello di addossare i costi sostenuti dall’autorità per la vigilanza delle piat- taforme di comunicazione e dei motori di ricerca ai fornitori che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2. L’avamprogetto si basa sulla necessità di proteggere gli utenti delle piattaforme dagli effetti negativi di quelle piattaforme di comunicazione e quei motori di ricerca, che possono compromettere la libera formazione dell’opinione pubblica. Sarebbe quindi inappropriato chiedere al pubblico in generale di finanziare i costi delle attività causate da un numero limitato di aziende.
In linea con la giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale ritiene che le tasse di vigilanza siano prelievi causali e che, a differenza delle imposte, possano essere esplicitamente definiti in una base le- gale formale di esclusiva competenza della Confederazione.
Capoverso 1: La tassa di vigilanza è destinata a coprire i costi delle attività di vigilanza non coperte dagli emolumenti procedurali. Trattandosi di un contributo causale, è sog- getto ai principi di copertura dei costi e di equivalenza.
34 Sentenza del TF 2C_731/2007 del 2 ottobre 2008 consid. 3.2; Sentenza del Tribunale federale amministrativo D-7159/2016 del 10 ottobre 2018 consid. 5.6.2.