Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo

Le aziende che saranno soggette alla legge operano a livello internazionale e alcune di esse generano un fatturato annuo di diversi miliardi di franchi. Le sanzioni basate sul fatturato realizzato in Svizzera avrebbero quindi un effetto deterrente minimo o nullo. Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni legali, appare giustificato determinare le sanzioni sulla base dei ricavi generati a livello mondiale. L’utilizzo di questo valore per la valutazione garantisce anche la coerenza internazionale del sistema sanzionatorio svizzero, in quanto anche la determinazione delle sanzioni nel DSA dell’UE o nell’On- line Safety Act del Regno Unito si basa su questi parametri.

Inoltre, le sanzioni amministrative costituiscono sanzioni ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Di conseguenza, si applica il principio di legalità. Per ragioni di certezza del diritto e al fine di soddisfare questa garanzia della Convenzione, si è deciso di elencare nella legge tutte le violazioni sanzionabili, come avviene nel settore radiotelevisivo (art. 90 LRTV).

Capoverso 1: Si applica alle violazioni gravi, queste sono soggette a sanzioni pari a un massimo del 6 per cento della cifra d’affari mondiale registrata negli ultimi tre esercizi. Se il fornitore di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca è attivo da meno di tre anni, l’importo massimo della sanzione sarà calcolato in base alla media del fattu- rato del periodo di attività già trascorso. Di norma, la sanzione rappresenta solo una frazione del massimo previsto dalla legge. Per garantire la conformità con il diritto sviz- zero e la coerenza a livello internazionale, si è deciso di adottare la percentuale mas- sima prevista dal diritto europeo. Così facendo si evita che per i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca sia più "redditizio" violare la legge svizzera. Inoltre, fissando la quota massima al 6 per cento della cifra d’affari mondiale, l’avamprogetto rimane meno severo rispetto a quanto previsto in altri Paesi, come ad esempio nel Regno Unito.

Capoverso 2: Contiene un elenco esaustivo delle violazioni meno gravi. Per queste la quota massima è fissata all’1 per cento della cifra d’affari media mondiale conseguita negli ultimi tre esercizi. Nel presente capoverso la quota massima applicabile alle san- zioni è inferiore rispetto al capoverso 1, ciò si giustifica dal fatto che le disposizioni citate offrono una minore protezione agli utenti o sono di natura procedurale e non prevedono sanzioni pesanti.

Capoverso 3: Contrariamente ai primi due capoversi che riguardano solo i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca, il terzo capoverso consente di imporre sanzioni ad altre persone coinvolte nell’avamprogetto. Per queste sanzioni è giustifi- cato basarsi sulla cifra d’affari nazionale delle persone giuridiche, in quanto non rien- trano direttamente nel campo di applicazione della legge e non sono necessariamente multinazionali.

Per tenere conto del fatto che i soggetti coinvolti possono essere persone fisiche, il presente capoverso prevede anche una sanzione fino a 100 000 franchi svizzeri.

Capoverso 4: Al fine di concretizzare il principio di proporzionalità, il presente capo- verso elenca i principali criteri applicati per determinare l’importo della sanzione. L’avamprogetto si applica a società attive a livello internazionale che non possono es- sere paragonate a una piccola azienda regionale, ma vi sono situazioni in cui una san- zione troppo forte può apparire sproporzionata anche per una grande azienda che si trova in una situazione economica difficile o che ha commesso solo una lieve viola- zione.