Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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Svizzera richiedendo maggiore attenzione e trasparenza ai fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi. L’obiettivo generale è quello di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e degno di fiducia.

A livello dell’Unione Europea, il 16 novembre 2022 è entrato in vigore il Digital Services Act (DSA), un testo giuridico che mira a creare uno spazio digitale sicuro e a proteggere i diritti fondamentali degli utenti. Il DSA si applica integralmente dal 17 febbraio 2024.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Il 5 aprile 2023, in seguito a un dibattito, il Consiglio federale ha riconosciuto la neces- sità di agire e ha quindi conferito il mandato di elaborare un avamprogetto da porre in consultazione4.

Anche lo studio5 condotto nell’ambito dell’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) sostiene la necessità di una regolamentazione a livello svizzero: conclude che probabilmente le piattaforme di comunicazione non prevedono un’estensione volonta- ria e proattiva del DSA alla Svizzera. Singole piattaforme hanno già implementato in Svizzera diversi adeguamenti tecnici richiesti dal DSA (o avevano già effettuato accor- gimenti in tal senso prima del DSA)6. Gli autori dell’AIR dubitano però che ciò avverrà in modo completamente armonizzato da parte di tutte le piattaforme di comunicazione. In linea di principio, presumono che le piattaforme di comunicazione applicheranno le normative UE in Svizzera solo se i costi della mancata attuazione supereranno quelli dell’attuazione. Di conseguenza, l’AIR suppone che gli utenti in Svizzera si trovino in una situazione peggiore rispetto a quelli dell’UE e che, se del caso, beneficino del re- golamento DSA solo in maniera puntuale7.

Senza una regolamentazione propria, sarà difficile raggiungere gli obiettivi fondamen- tali per una comunicazione pubblica democratica, come il rafforzamento dei diritti degli utenti in Svizzera, l’aumento della trasparenza delle piattaforme di comunicazione e il contenimento della diffusione di discorsi di odio di probabile rilevanza penale.

Il presente avamprogetto si applica solo alle piattaforme di comunicazione di dimen- sioni molto grandi e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi, non regolamenta invece le piccole e medie imprese. Di conseguenza, per queste ultime non sono previ- ste nemmeno regole semplificate o meno costose8.

4 Comunicato stampa dell’UFCOM del 5 aprile 2023 «Grandi piattaforme di comunicazione: il Consiglio federale auspica una regolamentazione», disponibile alla pagina www.ufcom.admin.ch > L’UFCOM > Informazioni dell’UFCOM > Comunicati stampa.

5 Ecoplan (2024): Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) zur Regulierung von sehr grossen Kommunikationsplattformen und sehr grossen Suchmaschinen, Analisi d’impatto della regolamentazione, disponibile unicamente in tedesco, di seguito citata come AIR. Disponibile all’indirizzo www.ufcom.admin.ch > Digitalizzazione e Internet > Comunicazione digitale > Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca.

6 Determinate piattaforme concedono ad es. l’accesso ai dati a ricercatori svizzeri, consentono di disattivare la pubblicità personalizzata per le persone in Svizzera fra i 13 e i 17 anni o rendono pubblica la loro libreria inserzioni.

7 AIR, pag. 20.

8 Cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a della legge federale del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI, RS 930.31).