Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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ricerca, pur contenendo gli effetti negativi e corrisponde all’approccio adottato dal Con- siglio federale13.

Inoltre, l’avamprogetto è compatibile con diversi importanti strumenti di soft law. Negli ultimi anni, il Consiglio d’Europa ha adottato strumenti rilevanti per l’avamprogetto, in particolare la Raccomandazione (2018)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul ruolo e le responsabilità degli intermediari di Internet14 e la Raccomandazione (2022)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta all’incitamento all’odio15. Nel 2023 anche l’UNESCO ha pubblicato delle linee guida per la governance delle piattaforme digitali16. Sebbene questi strumenti non siano vincolanti per la Svizzera in quanto soft law, essa sostiene i principi ivi contenuti ed è stata, in parte, coinvolta nella loro stesura.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Gli utenti di piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi e di motori di ri- cerca di dimensioni molto grandi dovrebbero veder rafforzati i loro diritti fondamentali (in particolare la libertà d’opinione e d’informazione). Allo stesso tempo, il nuovo rego- lamento intende promuovere la trasparenza e la comprensione quanto al funziona- mento e ai rischi delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi. L’obiettivo è contribuire a migliorare la comunicazione e la formazione dell’opinione pubblica. A tal fine, il secondo capitolo prevede diversi obblighi di diligenza per i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca che vengono utilizzati ogni mese in media dal 10 per cento della popolazione residente permanente in Svizzera (cioè attualmente una media mensile di ca. 900 000 utenti attivi) sono considerati di dimensioni molto grandi17. L’avamprogetto prevede che soggiacciano alla legge solo i fornitori di piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi, poiché l’influenza sul dibattito pubblico e sulla formazione dell’opinione dipende fortemente dalla portata di un servizio. Per tutelare la libertà di opinione, non è prevista alcuna regolamentazione diretta di contenuti specifici. Per i fornitori dei servizi interessati, gli obblighi di diligenza previsti comprendono esclusiva- mente obblighi di trasparenza e obblighi generali di agire. Ciò impone determinate con- dizioni ai meccanismi e ai processi interni delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi. L’avamprogetto non crea nuove fattispecie penali e non consente la rimozione diretta dei contenuti da parte delle autorità.

13 Comunicato stampa dell’UFCOM del 5 aprile 2023 «Grandi piattaforme di comunicazione: il Consiglio federale auspica una regolamentazione§», disponibile alla pagina www.ufcom.admin.ch > L’UFCOM > Informazioni dell’UFCOM > Comunicati stampa.

14 CONSIGLIO D’EUROPA (2018), Raccomandazione CM/Rec (2018)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul ruolo e le responsabilità degli intermediari Internet, disponibile all’indirizzo: https://search.coe.int > Raccomandazione CM/Rec(2018)2.

15 CONSIGLIO D’EUROPA (2022), Raccomandazione CM/Rec (2022)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla lotta ai discorsi d’odio, disponibile all’indirizzo: https://search.coe.int > Raccomandazione CM/Rec(2022)16.

16 https://unesdoc.unesco.org > Principi per la governance delle piattaforme digitali: preservare la libertà di espressione e l’accesso all’informazione - un approccio multipartitico.

17 Cfr. AIR, pagg. 27 e 29.