Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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La regolamentazione delle piattaforme di comunicazione è stata discussa anche in oc- casione di interpellanze10 e dell’ora delle domande11. Inoltre, è stata presentata l’inizia- tiva parlamentare 25.439 Mahaim «Piattaforme digitali. Il Parlamento deve riprendere in mano la situazione.»: questa iniziativa parlamentare propone un progetto di legge completo sulle piattaforme digitali.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Con il DSA, l’UE vuole creare un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile. A tal fine sono stati introdotti, sotto forma di ordinanza, nuovi obblighi di diligenza e requisiti di trasparenza per i fornitori di servizi di intermediazione e hosting, le piattaforme online, le piattaforme online di grandi dimensioni e i motori di ricerca online di grandi dimen- sioni. I nuovi obblighi comprendono fra l’altro l’istituzione di procedure di segnalazione e di reclamo, l’identificazione chiara della pubblicità, la comunicazione dei parametri dei sistemi di raccomandazione e la valutazione e attenuazione dei rischi sistemici. Per l’attuazione, il DSA prevede una divisione delle responsabilità tra i coordinatori degli Stati membri per i servizi digitali e la Commissione europea.
Nel 2023, anche nel Regno Unito è stato approvato l’Online Safety Act per regolamen- tare le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca. Come la legislazione europea, anche questa legge prevede obblighi di diligenza per i fornitori di piattaforme di comu- nicazione o motori di ricerca e impone loro di rimuovere i contenuti illeciti. Inoltre, sa- ranno introdotti diversi diritti per gli utenti i cui contenuti sono stati rimossi.
La soluzione normativa proposta dalla Svizzera è strettamente orientata al DSA dell’Unione Europea. Alle aziende toccate sono quindi imposti obblighi simili a quelli già definiti nel DSA. Tuttavia, l’avamprogetto non coincide con il DSA. Il campo di ap- plicazione della regolamentazione svizzera è più stretto di quello del DSA12: mentre il presente avamprogetto disciplina i fornitori di piattaforme di comunicazione di dimen- sioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi (poiché solo questi, a causa della loro portata, hanno un’influenza significativa sulla formazione dell’opi- nione e della volontà pubblica, v. art. 2), il DSA copre tutti i servizi intermediari, indi- pendentemente dalla loro grandezza, ossia non solo i motori di ricerca e le piattaforme, ma anche i servizi di trasporto, i servizi di caching e tutte le forme di servizi di hosting. Il DSA presenta inoltre una maggiore densità normativa. Ad esempio, sulle piattaforme online vieta tutta la pubblicità mirata rivolta ai minori, regolamenta gli aspetti dell’appli- cazione della legge (ad es. gli ordini di fornire informazioni) e prevede un meccanismo di risposta alle crisi inteso a limitare gli effetti della manipolazione online in casi quali guerra, pandemie o terrorismo. La regolamentazione svizzera, invece, si concentra sul rafforzamento dei diritti degli utenti e sull’aumento della trasparenza. Questo dovrebbe evitare di limitare gli effetti positivi delle piattaforme di comunicazione e dei motori di
10 www.parlament.ch > Interpellanza 22.3157 Gysin «Il divieto di avere contatti e di avvicinarsi alla vittima copre in maniera sufficiente anche la violenza digitale?»; Interpellanza 23.4502 Christ «Considerazione della protezione dei bambini e dei minori nell’imminente regolamento delle piattaforme»; Interpellanza 25.3089 Gafner «Libertà di espressione in pericolo nell’UE. Occorre prendere sul serio le critiche espresse dagli USA»; Interpellanza 25.3361 Bendahan «Nel quadro delle elezioni federali del 2027 qual è la protezione esistente contro l’ingerenza di oligarchi, giganti della tecnologia e potenze straniere non democratiche?»; interpellanza 25.3403 Gugger «Rafforzare la protezione dei bambini e dei giovani nel mondo digitale. Adeguare la Strategia Svizzera digitale».
11 www.parlament.ch > Domanda 23.7123 Pult «Plattformregulierung: Macht der Bundesrat vorwärts?» (in tedesco)
12 Cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI.