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Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 8 pagine

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Navigazione aerea. LF

1 Le autorità di perseguimento penale prescindono dal procedimento, dal rinvio a giudizio o dalla punizione delle persone III. Rinuncia al

perseguimento che hanno segnalato un evento o che sono menzionate nella segnalazione, a condizione che:

penale e divieto

di utilizzazione a. si tratti di una violazione di prescrizioni di diritto punibile ai sensi della presente legge;

dopo la segnala-

zione di un b. la violazione sia emersa solo in seguito a una segnalazione quale è prevista degli articoli 4 o 5 del regolamento evento (UE) n. 376/2014;

c. la segnalazione concerna eventi pertinenti per la sicurezza ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014;

d. la segnalazione quale è prevista dagli articoli 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/2014 sia stata presentata entro il termine di cui all’articolo 4 paragrafo 7 dello stesso regolamento; e

e. non si tratti di un caso grave ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.

2Le informazioni che figurano nella segnalazione di un evento e che possono essere messe a carico dell’informatore non sono utilizzabili in una procedura penale né in una procedura penale amministrativa. Questo vale anche per casi gravi ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.

Art. 93

2. Ritiro della Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 36a può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza inconcessione

dennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.

Art. 98 cpv. 1

1Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile e qualsiasi altro reato in relazione con l’aviazione, che compromettono la sicurezza della navigazione aerea o persone e beni al suolo, soggiacciono alla giurisdizione penale federale.

Art. 100ter cpv. 1, 2, cpv. 5 primo periodo e cpv. 6

VI. Accerta-1 In caso di indizi di ebrietà oppure di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope le seguenti persone vanno sottoposte mento

dell’ebrietà e di a un esame adeguato:

altri stati analo-

ghi a. i membri dell’equipaggio;

b. le persone coinvolte nell’esercizio e nella manutenzione dell’aerodromo, nel servizio di salvataggio e nella lotta antincendio;

c. le persone non accompagnate che lavorano nell’area di movimento o in altre aree operative dell’aerodromo.

2 Le direzioni degli aerodromi e gli organi di polizia competenti per luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso d’intervento della direzione dell’aerodromo, quest’ultima deve chiedere senz’indugio l’operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.

5 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione degli esami e provvedimenti di cui ai capoversi 1 lettera a, 3 e 4. ….

6 Agli esami delle persone di cui al capoverso 1 lettere b e c si applicano per analogia le disposizioni relative ai controlli alcolemici e alla possibilità di ordinare prelievi di sangue previste nei confronti degli utenti della strada.

Art. 107a cpv. 3 lett. bbis e g

IIIa. Protezione

dei dati

1. Trattamento3 Sono inoltre trattati dati personali concernenti:

dei dati di per-

sone fisiche e di bis

persone giuridi- b . imprese di sviluppo;

che

g. fabbricanti, rappresentanti autorizzati dei fabbricanti, importatori e distributori di aeromobili senza occupanti.

Art. 107c

3. Biometria1 Per i controlli di sicurezza negli aeroporti gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo possono procedere

ai fini dell’accertamento dell’identità:

a) di passeggeri: al confronto dell’immagine del viso con dati biometrici raccolti in precedenza;

b) del proprio personale: al confronto dell’immagine del viso e delle impronte digitali con dati biometrici raccolti in precedenza.

2 Per gli accertamenti di cui al capoverso 1 è necessario il consenso esplicito della persona interessata. Quest’ultima può ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento; in tal caso i dati biometrici raccolti sono distrutti.

Art. 107d

1 L’UFAC informa periodicamente il publico in merito alla propria attività di vigilanza.

IIIb Informa-

zione in merito

all’attività di vi-2 La legge del 17 dicembre 200410 sulla trasparenza non è applicabile per l’accesso ai dati personali e ai dati di persone gilanza e limita- giuridiche contenunti nei documenti ufficiali elencati qui di seguito e nemmeno se l’accesso ai documenti ufficiali elenzioni

cati qui di seguito compromette la sicurezza aerea e la sicurezza dell’aviazione.

a. rapporti relativi ad audit, ispezioni, perizie e controlli dell’UFAC;

10 RS 152.3