Progetto
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 8 pagine
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Navigazione aerea. LF
Art. 36b, titolo marginale
c. Autorizza-
zione d’esercizio
Art. 36c, titolo marginale
d. Regolamento
d’esercizio
Art. 36d, titolo marginale
e. Modifiche ri-
levanti del rego-
lamento d’eserci-
zio
Art. 37 cpv. 5
Abrogato
Art. 37m cpv. 1‑3
8. Impianti ac-1 L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio cessori
dell’aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. Esse richiedono il consenso dell’UFAC.
2 L’autorità cantonale sente l’UFAC prima di autorizzare un impianto accessorio. L’UFAC può sentire l’esercente dell’aerodromo o il fornitore di servizi della sicurezza aerea.
3 L’UFAC rifiuta il suo consenso se il progetto di costruzione pregiudicherebbe la sicurezza aerea o comprometterebbe l’esercizio dell’aerodromo.
Art. 37n
9. Assicurazione L’UFAC può, d’ufficio o su proposta del concessionario, del servizio della sicurezza aerea, del Cantone o del Comune, della disponibi-
lità di terreni per determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi:
costruzioni e im-
pianti aeropor- a. necessari a futuri impianti aeroportuali o impianti di sicurezza aerea; o
tuali futuri
A. Zone riservate b. che si trovano in un perimetro aeroportuale oppure in una zona esposta al rumore o con limitazione degli ostacoli
a. Scopo da definire nel PSIA.
Art. 37nbis
b. Determina-1 L’UFAC sente i servizi federali coinvolti e invita i Cantoni interessati a esprimere il loro parere.
zione
2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. I Comuni e i proprietari fondiari interessati possono fare opposizione all’UFAC durante il termine di deposito dei piani.
3 Le decisioni concernenti la costituzione di zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 37o
c. Effetti1 A partire dall’inizio del deposito dei piani, nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie
contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive.
2 Ulteriori provvedimenti richiedono il consenso dell’UFAC. Essi possono essere autorizzati solo se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.
Art. 37p, titolo marginale e cpv. 2
d. Soppressione2 L’UFAC sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aeroporto, del servizio della sicurezza
aerea, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto aeroportuale o l’impianto di sicurezza aerea progettato non sarà eseguito.
Art. 37u
Abrogato
Art. 40b cpv. 4 e 5
4 La fornitura di servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale non può essere oggetto di delega. Fatto salvo il capoverso 5, ciò vale anche per le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura.
5 Il Consiglio federale stabilisce:
a. quali limitazioni sono considerate insostenibili secondo il capoverso 3;
b. quali servizi della sicurezza aerea sono d’importanza nazionale;
c. a quali condizioni le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari alla fornitura di servizi della sicurezza aerea di cui alla lettera b possono essere oggetto di delega.