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Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 8 pagine

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Navigazione aerea. LF

b. segnalazioni di eventi trasmesse all’UFAC sulla base del regolamento (UE) n. 376/201411 e la relativa documentazione;

c. documenti ufficiali concernenti inchieste sulla sicurezza del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Art. 108b

IVb.Controllo1 I controlli rafforzati dei precedenti personali servono a valutare se l’interessato, che svolge un’attività sensibile sotto il rafforzato dei

precedenti perso- profilo della sicurezza, rappresenti un rischio per la sicurezza del traffico aereo.

nali

2 Sono tenuti a eseguire controlli rafforzati dei precedenti personali i seguenti servizi titolari del trattamento dati:

1. Principi

a. le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera: per il loro personale aeronautico;

b. gli esercenti di aeroporti: per tutte le altre persone che hanno o dovranno avere accesso all’area di sicurezza di un aeroporto;

c. il servizio della sicurezza aerea Skyguide: per tutte le altre persone secondo l’analisi dei rischi;

d. altre imprese attive nel trasporto aereo: per il loro personale, se disposizioni nazionali o internazionali prevedono un controllo rafforzato dei precedenti personali.

3 Il controllo rafforzato dei precedenti personali comprende:

a. la verifica dell’identità dell’interessato;

b. l’accertamento di eventuali precedenti penali e di procedimenti penali in corso;

c. la verifica del curriculum vitae, in particolare delle informazioni su precedenti impieghi, formazioni e soggiorni all’estero;

d. la valutazione di ulteriori informazioni rilevanti per la sicurezza, a condizione che queste siano importanti per lo svolgimento dell’attività concreta.

4 A tal fine, i servizi titolari del trattamento dati possono trattare i dati personali dell’interessato, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 della legge federale del 25 settembre 202012 sulla protezione dei dati (LPD).

5 I controlli rafforzati dei precedenti personali possono essere eseguiti solo con il consenso dell’interessato.

Art. 108c

2. Trattamento1 Il servizio di polizia cantonale competente valuta il rischio per la sicurezza nell’ambito del controllo rafforzato dei dei dati da parte

dei servizi di po- precedenti personali. I servizi titolari del trattamento dati gli forniscono i dati necessari a tale scopo, compresi i dati lizia cantonali personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD.

2 Il servizio di polizia cantonale competente rileva o verifica dalle seguenti fonti i dati concernenti l’interessato:

a. casellario giudiziale;

b. registri dell’Ufficio federale di polizia, del Servizio delle attività informative della Confederazione e della Segreteria di Stato della migrazione, nella misura in cui questi trattino dati necessari a valutare il rischio per la sicurezza;

c. registri e atti dei servizi di polizia cantonali.

3 Esso può inoltre rilevare o controllare i dati concernenti l’interessato dalle seguenti fonti:

a. presso il Ministero pubblico della Confederazione e i ministeri pubblici cantonali, chiedendo informazioni e atti in merito a procedimenti penali in corso, chiusi o abbandonati;

b. da fonti pubblicamente accessibili.

4 Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo rafforzato dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.

5 Esso trasmette ai servizi titolari del trattamento dati i dati ottenuti sulla base dei capoversi 2, 3 e 4, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD, che sono necessari per valutare i precedenti personali dell’interessato.

6 Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la comunicazione dei dati.

Art. 108d

3. Rischio per la1 Esiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati rilevati, si teme che l’interessato non possa svolgere in modo sicurezza

affidabile e corretto un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza nel settore della sicurezza aerea.

2 Dubbi sui precedenti personali della persona sottoposta al controllo possono esistere in particolare nel caso di:

a. condanne per reati; o

b. procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati.

11 Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell’allegato all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

12 RS 235.1