Progetto

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Navigazione aerea. LF

c. per procedure penali, procedure penali amministrative e procedure amministrative ai sensi della presente legge, fatti salvi il capoverso 3 e l’articolo 91tercapoverso 2.

3Le informazioni contenute in segnalazioni di eventi che possono essere messe a carico dell’informatore o di una persona menzionata nella segnalazione non possono essere utilizzate in una procedura amministrativa per il ritiro o la limitazione di autorizzazioni a titolo di avvertimento, a meno che non si tratti di un caso grave ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.

4Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del sistema di segnalazione ufficiale. A tal fine tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di «cultura dell’errore», applicabili conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. Può estendere il campo di applicazione di queste norme ad altre categorie di aeromobili e sciogliere dal loro obbligo di denuncia le persone incaricate di trattare le segnalazioni di eventi.

Art. 22, titolo marginale

VIII. Infortuni

aeronautici e in-

convenienti gravi

1. Servizio di

salvataggio

Art. 23 cpv. 1

1 Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli inconvenienti gravi nel settore dell’aviazione civile e al DDPS quelli nel settore dell’aviazione militare.

Art. 24 cpv. 1

1 Per ogni infortunio e inconveniente grave nel settore dell’aviazione è aperta un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.

Art. 26 cpv. 2bis

2bis Le informazioni fornite da una persona nell’ambito di un’inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso.

Art. 27 cpv. 2 lett. a

2 L’autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l’impresa:

a. dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili;

Art. 36

I. Aerodromi1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l’esercizio degli aerodromi. Può ema-

1. Competenza, nare disposizioni sul termine di custodia e sul trattamento degli oggetti trovati negli aerodromi o ritirati ai passeggeri piano settoriale

durante i controlli di sicurezza.

2 Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi e le esigenze per l’infrastruttura aeronautica in Svizzera nel Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA). Il PSIA è vincolante per le autorità e per i titolari di una concessione d’esercizio (art. 36a).

3 Nel PSIA il Consiglio federale può stabilire il numero di aerodromi e limitare il numero di idroscali.

4 L’autorizzazione di progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente richiede una base nel PSIA.

Art. 36a cpv. 5

5 Una concessione d’esercizio ai sensi della presente legge non è considerata una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 20196 sugli appalti pubblici.

Art. 36abis

b. Mantenimento1 L’uso degli aeroporti nazionali quali punti nodali del traffico aereo internazionale e come parte del sistema dei trasporti degli aeroporti

nazionali nel nel suo complesso risponde a un interesse nazionale.

loro stato attuale

2 È garantito il mantenimento degli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo nello stato e con la capacità operativa attuali, in considerazione della funzione loro attribuita nel PSIA. Gli organi incaricati di emanare norme di diritto e quelli preposti alla loro applicazione tengono debitamente conto di tale garanzia, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la protezione delle paludi e delle zone palustri e alla loro esecuzione.

6 RS 172.056.1